Art. 16 
 
                  Commissione d'esame per ispettori 
 
  1. Le  commissioni  per  l'esame  degli  ispettori  dei  centri  di
controllo sono istituite, in numero non inferiore a  quattro,  presso
le sedi delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per la
mobilita' sostenibile, di seguito  DGT.  E'  facolta'  dei  direttori
delle DGT istituire commissioni di  esame  presso  una  o  piu'  sedi
decentrate della medesima Direzione generale. 
  2. Le commissioni  di  esame,  nominate  dal  direttore  della  DGT
competente, sono costituite da un numero  dispari,  non  inferiore  a
tre, di componenti individuati tra il personale del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili in possesso  di  elevata
competenza, di cui: 
    a) un dirigente in rappresentanza  della  DGT,  con  funzioni  di
Presidente, 
    b)  almeno  un  funzionario  con  esperienza   in   meccanica   o
meccatronica; 
    c) uno  o  piu'  funzionari  con  esperienza  in  metrologia,  in
componentistica elettronica di bordo e in sistemi di qualita'. 
  3. I componenti della  commissione,  al  momento  dell'accettazione
dell'incarico, devono dichiarare ai sensi art.  46  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non trovarsi
in condizioni di incompatibilita' o conflitto di interessi, ai  sensi
dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e degli articoli 6
e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16  aprile  2013,  n.
62. 
  4. I componenti della commissione restano  in  carica  tre  anni  e
possono essere rinnovati per non piu' di due volte. 
  5. La commissione e' coadiuvata da un segretario,  individuato  tra
il personale, appartenente almeno  all'Area  II  -  F3,  in  servizio
presso la DGT medesima. 
  6. I compensi per i membri della commissione  sono  determinati  in
coerenza con quanto  disciplinato  dall'art.  92,  commi  4-octies  e
4-novies, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.