Art. 17
Regime giuridico degli ispettori autorizzati
1. Gli ispettori di cui all'art. 15, dopo aver frequentato il corso
di formazione di cui all'allegato IV al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, ed aver superato
l'esame di cui all'art. 5 dell'accordo del 17 aprile 2019, si
qualificano quali ispettori autorizzati ad eseguire le prove di
revisione di veicoli a motore e dei loro rimorchi e semirimorchi, e
sono iscritti nel registro unico degli ispettori istituito presso il
Dipartimento della mobilita' sostenibile quali «ispettori
autorizzati», ai sensi dell'art. 7 dell'accordo del 17 aprile 2019.
2. Ai fini dell'iscrizione nel registro unico degli ispettori e
della verifica della permanenza dei requisiti necessari
all'iscrizione medesima, il Dipartimento svolge un controllo a
campione sulla veridicita' delle dichiarazioni presentate.
3. Gli ispettori autorizzati a svolgere attivita' di revisione sui
mezzi di cui all'art. 3, comma 1, non possono in alcun caso operare
presso un operatore autorizzato in base a rapporto di lavoro
dipendente e vengono individuati dall'organismo di supervisione
territorialmente competente all'interno del registro degli ispettori
per ogni singola seduta di revisione prenotata, anche per il tramite
degli studi di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto
1991, n. 264, ed autorizzata dal medesimo organismo di supervisione.
4. Gli ispettori che siano legati da un rapporto di lavoro
subordinato o autonomo con centri di controllo autorizzati alla
revisione dei veicoli a motore, possono essere incaricati per le
attivita' di revisione dei veicoli pesanti, e prestare la relativa
attivita' di revisione, solo nell'ipotesi in cui i centri di
controllo con cui sia sussistente tale rapporto di lavoro, non
operino anche nella revisione dei veicoli pesanti.
5. Le limitazioni di cui al comma 4 si applicano anche agli
ispettori che abbiano la titolarita' giuridica dell'impresa che
gestisce il centro di controllo o, in caso di centro di controllo
avente forma societaria, che abbiano la legale rappresentanza ovvero
che siano componenti degli organi societari ovvero siano titolari di
partecipazioni societarie, anche di minoranza.
6. Per lo svolgimento dei controlli tecnici e' riconosciuto
all'ispettore un corrispettivo, da versarsi anticipatamente ad opera
dei soggetti richiedenti l'attivita' di controllo, determinato, anche
in via forfettaria, secondo le modalita' di cui all'art. 19, commi 1,
2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, e commisurato in
funzione dei tempi necessari per lo svolgimento dell'attivita' e dei
costi di trasporto per il raggiungimento della sede di servizio
assegnata.
7. Con decreto dell'autorita' competente, adottato ai sensi
dell'art. 2, comma 2, lettera e), del presente decreto entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definite le modalita' di svolgimento e superamento dell'esame di cui
al comma 1.