Art. 17 
 
            Regime giuridico degli ispettori autorizzati 
 
  1. Gli ispettori di cui all'art. 15, dopo aver frequentato il corso
di formazione di cui all'allegato IV al decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti n. 214  del  2017,  ed  aver  superato
l'esame di cui  all'art.  5  dell'accordo  del  17  aprile  2019,  si
qualificano quali ispettori  autorizzati  ad  eseguire  le  prove  di
revisione di veicoli a motore e dei loro rimorchi e  semirimorchi,  e
sono iscritti nel registro unico degli ispettori istituito presso  il
Dipartimento   della   mobilita'   sostenibile    quali    «ispettori
autorizzati», ai sensi dell'art. 7 dell'accordo del 17 aprile 2019. 
  2. Ai fini dell'iscrizione nel registro  unico  degli  ispettori  e
della   verifica   della   permanenza   dei    requisiti    necessari
all'iscrizione  medesima,  il  Dipartimento  svolge  un  controllo  a
campione sulla veridicita' delle dichiarazioni presentate. 
  3. Gli ispettori autorizzati a svolgere attivita' di revisione  sui
mezzi di cui all'art. 3, comma 1, non possono in alcun  caso  operare
presso  un  operatore  autorizzato  in  base  a  rapporto  di  lavoro
dipendente  e  vengono  individuati  dall'organismo  di  supervisione
territorialmente competente all'interno del registro degli  ispettori
per ogni singola seduta di revisione prenotata, anche per il  tramite
degli studi di consulenza automobilistica di cui alla legge 8  agosto
1991, n. 264, ed autorizzata dal medesimo organismo di supervisione. 
  4. Gli  ispettori  che  siano  legati  da  un  rapporto  di  lavoro
subordinato o autonomo  con  centri  di  controllo  autorizzati  alla
revisione dei veicoli a motore,  possono  essere  incaricati  per  le
attivita' di revisione dei veicoli pesanti, e  prestare  la  relativa
attivita'  di  revisione,  solo  nell'ipotesi  in  cui  i  centri  di
controllo con cui  sia  sussistente  tale  rapporto  di  lavoro,  non
operino anche nella revisione dei veicoli pesanti. 
  5. Le limitazioni di  cui  al  comma  4  si  applicano  anche  agli
ispettori che  abbiano  la  titolarita'  giuridica  dell'impresa  che
gestisce il centro di controllo o, in caso  di  centro  di  controllo
avente forma societaria, che abbiano la legale rappresentanza  ovvero
che siano componenti degli organi societari ovvero siano titolari  di
partecipazioni societarie, anche di minoranza. 
  6.  Per  lo  svolgimento  dei  controlli  tecnici  e'  riconosciuto
all'ispettore un corrispettivo, da versarsi anticipatamente ad  opera
dei soggetti richiedenti l'attivita' di controllo, determinato, anche
in via forfettaria, secondo le modalita' di cui all'art. 19, commi 1,
2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986,  n.  870,  e  commisurato  in
funzione dei tempi necessari per lo svolgimento dell'attivita' e  dei
costi di trasporto per  il  raggiungimento  della  sede  di  servizio
assegnata. 
  7.  Con  decreto  dell'autorita'  competente,  adottato  ai   sensi
dell'art. 2, comma 2, lettera e), del presente decreto entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
definite le modalita' di svolgimento e superamento dell'esame di  cui
al comma 1.