Art. 18 Sanzioni per l'ispettore 1. I provvedimenti di sospensione e di revoca del certificato di ispettore, previsti dall'allegato V, punto 3, lettera b), al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017 sono adottati dagli organismi di supervisione, quando venga accertato che l'ispettore: a) non e' piu' in possesso dei requisiti e delle condizioni prescritte; b) ha effettuato le revisioni in difformita' dalle prescrizioni vigenti; c) ha contravvenuto a quanto disposto dall'art. 13 del predetto decreto n. 214 del 2017. 2. Nei casi previsti dal comma 1, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di cui all'art. 80, comma 16, del codice della strada, l'autorita' competente procede alla diffida, assegnando un termine entro il quale l'ispettore deve presentare le proprie giustificazioni. A seguito di inottemperanza ad almeno due diffide notificate entro l'arco temporale di un anno decorrente alla data di notificazione della prima diffida, la medesima autorita' sospende l'efficacia del certificato dell'ispettore, cui consegue la sospensione dell'attivita' di quest'ultimo per un periodo da trenta a centottanta giorni in ragione della gravita' della violazione commessa. A seguito di inottemperanza ad almeno tre diffide ovvero nell'ipotesi di due sospensioni intervenute nell'arco temporale di due anni decorrenti dalla data di comunicazione della prima diffida, adotta il provvedimento di revoca dell'iscrizione dell'ispettore. 2. Gli organismi di supervisione comunicano alla provincia territorialmente competente l'avvenuto avvio del procedimento di applicazione delle sanzioni nei confronti dell'ispettore, affinche' la medesima verifichi, in sede di istruttoria, la ricorrenza degli estremi per la revoca o la sospensione dell'autorizzazione anche in capo all'operatore autorizzato presso il quale l'ispettore abbia svolto le attivita' di revisione oggetto di sanzione.