Art. 18 
 
                      Sanzioni per l'ispettore 
 
  1. I provvedimenti di sospensione e di revoca  del  certificato  di
ispettore, previsti dall'allegato V, punto 3, lettera b), al  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  n.  214  del  2017
sono adottati dagli organismi di supervisione, quando venga accertato
che l'ispettore: 
    a) non e' piu' in  possesso  dei  requisiti  e  delle  condizioni
prescritte; 
    b) ha effettuato le revisioni in difformita'  dalle  prescrizioni
vigenti; 
    c) ha contravvenuto a quanto disposto dall'art. 13  del  predetto
decreto n. 214 del 2017. 
  2. Nei casi previsti dal comma  1,  ferma  restando  l'applicazione
delle sanzioni e delle misure di  cui  all'art.  80,  comma  16,  del
codice della strada, l'autorita'  competente  procede  alla  diffida,
assegnando un termine entro il quale l'ispettore deve  presentare  le
proprie giustificazioni. A seguito di inottemperanza  ad  almeno  due
diffide notificate entro l'arco temporale di un anno decorrente  alla
data di notificazione della  prima  diffida,  la  medesima  autorita'
sospende l'efficacia del certificato dell'ispettore, cui consegue  la
sospensione dell'attivita' di quest'ultimo per un periodo da trenta a
centottanta  giorni  in  ragione  della  gravita'  della   violazione
commessa. A seguito di inottemperanza ad almeno  tre  diffide  ovvero
nell'ipotesi di due sospensioni intervenute  nell'arco  temporale  di
due anni decorrenti dalla data di comunicazione della prima  diffida,
adotta il provvedimento di revoca dell'iscrizione dell'ispettore. 
  2.  Gli  organismi  di  supervisione  comunicano   alla   provincia
territorialmente competente  l'avvenuto  avvio  del  procedimento  di
applicazione delle sanzioni nei confronti  dell'ispettore,  affinche'
la medesima verifichi, in sede di istruttoria,  la  ricorrenza  degli
estremi per la revoca o la sospensione dell'autorizzazione  anche  in
capo all'operatore autorizzato  presso  il  quale  l'ispettore  abbia
svolto le attivita' di revisione oggetto di sanzione.