Art. 18
Sanzioni per l'ispettore
1. I provvedimenti di sospensione e di revoca del certificato di
ispettore, previsti dall'allegato V, punto 3, lettera b), al decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017
sono adottati dagli organismi di supervisione, quando venga accertato
che l'ispettore:
a) non e' piu' in possesso dei requisiti e delle condizioni
prescritte;
b) ha effettuato le revisioni in difformita' dalle prescrizioni
vigenti;
c) ha contravvenuto a quanto disposto dall'art. 13 del predetto
decreto n. 214 del 2017.
2. Nei casi previsti dal comma 1, ferma restando l'applicazione
delle sanzioni e delle misure di cui all'art. 80, comma 16, del
codice della strada, l'autorita' competente procede alla diffida,
assegnando un termine entro il quale l'ispettore deve presentare le
proprie giustificazioni. A seguito di inottemperanza ad almeno due
diffide notificate entro l'arco temporale di un anno decorrente alla
data di notificazione della prima diffida, la medesima autorita'
sospende l'efficacia del certificato dell'ispettore, cui consegue la
sospensione dell'attivita' di quest'ultimo per un periodo da trenta a
centottanta giorni in ragione della gravita' della violazione
commessa. A seguito di inottemperanza ad almeno tre diffide ovvero
nell'ipotesi di due sospensioni intervenute nell'arco temporale di
due anni decorrenti dalla data di comunicazione della prima diffida,
adotta il provvedimento di revoca dell'iscrizione dell'ispettore.
2. Gli organismi di supervisione comunicano alla provincia
territorialmente competente l'avvenuto avvio del procedimento di
applicazione delle sanzioni nei confronti dell'ispettore, affinche'
la medesima verifichi, in sede di istruttoria, la ricorrenza degli
estremi per la revoca o la sospensione dell'autorizzazione anche in
capo all'operatore autorizzato presso il quale l'ispettore abbia
svolto le attivita' di revisione oggetto di sanzione.