Art. 19 
 
                               Tariffe 
 
  1. La determinazione delle tariffe per le operazioni  di  revisione
svolte dagli Uffici periferici  del  Dipartimento  per  la  mobilita'
sostenibile e dagli operatori autorizzati e' stabilita  con  apposito
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili, adottato di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, ai sensi dell'art. 80,  comma  12,  del  codice  della
strada. 
  2. Con le medesime modalita' di  cui  al  comma  1,  sono  altresi'
stabilite le tariffe inerenti ai controlli, periodici e  a  campione,
effettuati dagli Uffici periferici del Dipartimento per la  mobilita'
sostenibili ai sensi dell'art. 80, comma 10, del codice della strada.