Art. 19
Tariffe
1. La determinazione delle tariffe per le operazioni di revisione
svolte dagli Uffici periferici del Dipartimento per la mobilita'
sostenibile e dagli operatori autorizzati e' stabilita con apposito
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del codice della
strada.
2. Con le medesime modalita' di cui al comma 1, sono altresi'
stabilite le tariffe inerenti ai controlli, periodici e a campione,
effettuati dagli Uffici periferici del Dipartimento per la mobilita'
sostenibili ai sensi dell'art. 80, comma 10, del codice della strada.