Art. 2 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina: 
    a) il regime di autorizzazione dei centri di controllo privati in
relazione alle attivita' di revisione dei veicoli pesanti; 
    b) le  dotazioni  tecniche  minime  degli  operatori  autorizzati
all'attivita' di revisione dei veicoli pesanti; 
    c)  l'istituzione  di  un  registro  generale   degli   operatori
autorizzati alle  attivita'  di  revisione,  a  valere  su  tutte  le
categorie di veicoli a motore; 
    d) il regime di autorizzazione  degli  ispettori,  e  i  relativi
requisiti di competenza, indipendenza e formazione, a valere su tutte
le categorie di veicoli a motore; 
    e) la composizione e la  nomina  delle  commissioni  per  l'esame
degli ispettori, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore. 
  2. Con successivi decreti  dirigenziali  dell'autorita'  competente
sono disciplinati: 
    a)  la  definizione   delle   caratteristiche   della   struttura
organizzativa e  del  personale  adeguati  a  svolgere  il  controllo
tecnico dei veicoli pesanti, nell'ambito degli operatori  autorizzati
e dei corrispondenti centri di controllo privati; 
    b) la trasmissione di dati e documenti da parte  degli  operatori
autorizzati al Ministero; 
    c) le procedure  inerenti  alle  modalita'  di  supervisione  dei
controlli tecnici; 
    d)    l'armonizzazione     della     disciplina     di     revoca
dell'autorizzazione; 
    e) le modalita' di svolgimento e superamento  dell'esame  per  il
conseguimento del titolo di ispettore autorizzato; 
    f) la definizione delle tariffe per le operazioni di revisione  e
i controlli periodici sulle officine, a valere su tutte le  categorie
di veicoli a motore; 
    g) la definizione dei  corrispettivi  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di ispettore, a valere su tutte le categorie di  veicoli  a
motore; 
    h) la definizione delle disposizioni attuative relative al regime
sanzionatorio degli ispettori. 
  3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto  i
veicoli a motore di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 4, del  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214,
pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 17 giugno 2017, n. 139.