Art. 20 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. In fase di prima applicazione, le  province  possono  rilasciare
autorizzazioni temporanee con validita' fino  al  31  dicembre  2022,
alle  imprese  che  utilizzano   locali   autorizzati   all'esercizio
dell'attivita' di revisione secondo i criteri di cui  alla  legge  1°
dicembre 1986, n. 870. 
  2. Fino al 31 dicembre  2022,  gli  operatori  autorizzati  possono
attestare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e  9
mediante la presentazione della domanda per  accreditamento  ISO  IEC
17020, parte A  o  parte  C,  e  la  successiva  presentazione  della
certificazione. 
  3. Ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 3,  del  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili n. 214 del 2017, i
requisiti di cui all'allegato V  al  citato  decreto,  inerenti  agli
organismi di supervisione, si applicano a decorrere  dal  1°  gennaio
2023. 
  4. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2023,  le  autorizzazioni  degli
operatori autorizzati non ancora adeguatisi ai requisiti previsti nel
presente decreto, e non in possesso delle dotazioni  minime  indicate
dall'art. 9, decadono automaticamente. 
  5. Dalla data di pubblicazione del presente decreto, cessa di avere
efficacia  il  regime  transitorio  di  cui   all'art.   13-bis   del
decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 settembre 2018, n.  108,  relativo  alla  prosecuzione
dell'utilizzazione dei sostituti del responsabile tecnico, di cui  al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  30  aprile
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno  2003,
nonche' all'art. 9 dell'accordo del 17 aprile 2019.