Art. 20 Disposizioni transitorie 1. In fase di prima applicazione, le province possono rilasciare autorizzazioni temporanee con validita' fino al 31 dicembre 2022, alle imprese che utilizzano locali autorizzati all'esercizio dell'attivita' di revisione secondo i criteri di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870. 2. Fino al 31 dicembre 2022, gli operatori autorizzati possono attestare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 mediante la presentazione della domanda per accreditamento ISO IEC 17020, parte A o parte C, e la successiva presentazione della certificazione. 3. Ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili n. 214 del 2017, i requisiti di cui all'allegato V al citato decreto, inerenti agli organismi di supervisione, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le autorizzazioni degli operatori autorizzati non ancora adeguatisi ai requisiti previsti nel presente decreto, e non in possesso delle dotazioni minime indicate dall'art. 9, decadono automaticamente. 5. Dalla data di pubblicazione del presente decreto, cessa di avere efficacia il regime transitorio di cui all'art. 13-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, relativo alla prosecuzione dell'utilizzazione dei sostituti del responsabile tecnico, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003, nonche' all'art. 9 dell'accordo del 17 aprile 2019.