Art. 21 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, non e' possibile sostituire  l'ispettore,  in  caso  di  suo
impedimento  o  temporanea   assenza.   In   tali   casi,   ai   fini
dell'operativita' del centro di controllo, e' richiesta la nomina  di
un secondo ispettore autorizzato. 
    Roma, 15 novembre 2021 
 
                                              Il Ministro: Giovannini