Art. 21
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, non e' possibile sostituire l'ispettore, in caso di suo
impedimento o temporanea assenza. In tali casi, ai fini
dell'operativita' del centro di controllo, e' richiesta la nomina di
un secondo ispettore autorizzato.
Roma, 15 novembre 2021
Il Ministro: Giovannini