Art. 21 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non e' possibile sostituire l'ispettore, in caso di suo impedimento o temporanea assenza. In tali casi, ai fini dell'operativita' del centro di controllo, e' richiesta la nomina di un secondo ispettore autorizzato. Roma, 15 novembre 2021 Il Ministro: Giovannini