Art. 3 Soggetti competenti all'effettuazione dei controlli tecnici sui veicoli pesanti 1. Ferma restando la validita' dei titoli autorizzativi gia' rilasciati, dalla data di entrata in vigore del presente decreto i controlli tecnici sui veicoli pesanti sono operati dai seguenti soggetti: a) uffici della Motorizzazione civile; b) i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), n. 1), iscritti in tutte le sezioni del registro delle imprese relativamente all'attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122; c) i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), n. 2), iscritti in tutte le sezioni del registro delle imprese relativamente all'attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122; d) i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), n. 3), appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del registro, in modo da garantire che il consorzio o la societa' consortile possieda nel suo complesso l'iscrizione in tutte le sezioni del registro medesimo. 2. Gli operatori autorizzati di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 devono svolgere la propria attivita' nel territorio di una delle province di cui all'allegato I al presente decreto, ed operano in un regime di autorizzazione quinquennale rilasciata dalla singola provincia, in conformita' alle previsioni di cui agli articoli da 238 a 241 del regolamento di esecuzione del codice della strada.