Art. 3
Soggetti competenti all'effettuazione dei controlli tecnici sui
veicoli pesanti
1. Ferma restando la validita' dei titoli autorizzativi gia'
rilasciati, dalla data di entrata in vigore del presente decreto i
controlli tecnici sui veicoli pesanti sono operati dai seguenti
soggetti:
a) uffici della Motorizzazione civile;
b) i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), n. 1),
iscritti in tutte le sezioni del registro delle imprese relativamente
all'attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 122;
c) i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), n. 2),
iscritti in tutte le sezioni del registro delle imprese relativamente
all'attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 122;
d) i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), n. 3),
appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una
diversa sezione del registro, in modo da garantire che il consorzio o
la societa' consortile possieda nel suo complesso l'iscrizione in
tutte le sezioni del registro medesimo.
2. Gli operatori autorizzati di cui alle lettere b), c) e d) del
comma 1 devono svolgere la propria attivita' nel territorio di una
delle province di cui all'allegato I al presente decreto, ed operano
in un regime di autorizzazione quinquennale rilasciata dalla singola
provincia, in conformita' alle previsioni di cui agli articoli da 238
a 241 del regolamento di esecuzione del codice della strada.