Art. 3 
 
Soggetti  competenti  all'effettuazione  dei  controlli  tecnici  sui
                           veicoli pesanti 
 
  1. Ferma  restando  la  validita'  dei  titoli  autorizzativi  gia'
rilasciati, dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  i
controlli tecnici sui  veicoli  pesanti  sono  operati  dai  seguenti
soggetti: 
    a) uffici della Motorizzazione civile; 
    b) i soggetti di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  h),  n.  1),
iscritti in tutte le sezioni del registro delle imprese relativamente
all'attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5  febbraio  1992,
n. 122; 
    c) i soggetti di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  h),  n.  2),
iscritti in tutte le sezioni del registro delle imprese relativamente
all'attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5  febbraio  1992,
n. 122; 
    d) i soggetti di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  h),  n.  3),
appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna  almeno  in  una
diversa sezione del registro, in modo da garantire che il consorzio o
la societa' consortile possieda nel  suo  complesso  l'iscrizione  in
tutte le sezioni del registro medesimo. 
  2. Gli operatori autorizzati di cui alle lettere b), c)  e  d)  del
comma 1 devono svolgere la propria attivita' nel  territorio  di  una
delle province di cui all'allegato I al presente decreto, ed  operano
in un regime di autorizzazione quinquennale rilasciata dalla  singola
provincia, in conformita' alle previsioni di cui agli articoli da 238
a 241 del regolamento di esecuzione del codice della strada.