Art. 4
Rilascio delle autorizzazioni
1. Le province, di cui all'allegato I, rilasciano le autorizzazioni
di cui all'art. 3, comma 2, previa istanza del singolo operatore,
presentata unitamente alla documentazione attestante il possesso dei
requisiti di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, e 10. Le province,
ricevuta la documentazione di cui al primo periodo, richiedono
all'autorita' competente di operare le verifiche tecniche in ordine
all'idoneita' dei locali, delle attrezzature e della strumentazione.
L'autorita' competente procede alle verifiche entro i successivi
trenta giorni.
2. Le province, acquisito l'esito delle verifiche tecniche di cui
al comma 1, esaminano l'istanza e adottano motivato provvedimento
conclusivo.
3. Il rigetto dell'istanza non ne pregiudica la riproposizione
sulla base di nuove evidenze e documentazione.
4. In caso di accoglimento, la provincia comunica il relativo
provvedimento all'autorita' competente, ai fini dell'iscrizione
dell'operatore nel registro generale di cui all'art. 11 e della sua
ammissione all'esercizio delle attivita' di controllo tecnico sui
veicoli pesanti di cui all'art. 3.
5. L'autorizzazione ha durata quinquennale ed e' rinnovabile
mediante reiterazione da parte dell'operatore, prima della sua
scadenza, dell'istanza di cui al presente articolo, ferme le ipotesi
di sospensione e revoca di cui all'art. 14.
6. Sono fatte salve le eventuali disposizioni adottate delle
singole province di cui al comma 1, nel rispetto delle previsioni del
presente decreto e del principio di sussidiarieta', ai fini della
disciplina del procedimento autorizzativo di cui al presente
articolo.