Art. 4 Rilascio delle autorizzazioni 1. Le province, di cui all'allegato I, rilasciano le autorizzazioni di cui all'art. 3, comma 2, previa istanza del singolo operatore, presentata unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, e 10. Le province, ricevuta la documentazione di cui al primo periodo, richiedono all'autorita' competente di operare le verifiche tecniche in ordine all'idoneita' dei locali, delle attrezzature e della strumentazione. L'autorita' competente procede alle verifiche entro i successivi trenta giorni. 2. Le province, acquisito l'esito delle verifiche tecniche di cui al comma 1, esaminano l'istanza e adottano motivato provvedimento conclusivo. 3. Il rigetto dell'istanza non ne pregiudica la riproposizione sulla base di nuove evidenze e documentazione. 4. In caso di accoglimento, la provincia comunica il relativo provvedimento all'autorita' competente, ai fini dell'iscrizione dell'operatore nel registro generale di cui all'art. 11 e della sua ammissione all'esercizio delle attivita' di controllo tecnico sui veicoli pesanti di cui all'art. 3. 5. L'autorizzazione ha durata quinquennale ed e' rinnovabile mediante reiterazione da parte dell'operatore, prima della sua scadenza, dell'istanza di cui al presente articolo, ferme le ipotesi di sospensione e revoca di cui all'art. 14. 6. Sono fatte salve le eventuali disposizioni adottate delle singole province di cui al comma 1, nel rispetto delle previsioni del presente decreto e del principio di sussidiarieta', ai fini della disciplina del procedimento autorizzativo di cui al presente articolo.