Art. 4 
 
                    Rilascio delle autorizzazioni 
 
  1. Le province, di cui all'allegato I, rilasciano le autorizzazioni
di cui all'art. 3, comma 2, previa  istanza  del  singolo  operatore,
presentata unitamente alla documentazione attestante il possesso  dei
requisiti di cui agli articoli 5, 6, 7, 8,  9,  e  10.  Le  province,
ricevuta la  documentazione  di  cui  al  primo  periodo,  richiedono
all'autorita' competente di operare le verifiche tecniche  in  ordine
all'idoneita' dei locali, delle attrezzature e della  strumentazione.
L'autorita' competente procede  alle  verifiche  entro  i  successivi
trenta giorni. 
  2. Le province, acquisito l'esito delle verifiche tecniche  di  cui
al comma 1, esaminano l'istanza  e  adottano  motivato  provvedimento
conclusivo. 
  3. Il rigetto dell'istanza  non  ne  pregiudica  la  riproposizione
sulla base di nuove evidenze e documentazione. 
  4. In caso di  accoglimento,  la  provincia  comunica  il  relativo
provvedimento  all'autorita'  competente,  ai  fini   dell'iscrizione
dell'operatore nel registro generale di cui all'art. 11 e  della  sua
ammissione all'esercizio delle attivita'  di  controllo  tecnico  sui
veicoli pesanti di cui all'art. 3. 
  5.  L'autorizzazione  ha  durata  quinquennale  ed  e'  rinnovabile
mediante  reiterazione  da  parte  dell'operatore,  prima  della  sua
scadenza, dell'istanza di cui al presente articolo, ferme le  ipotesi
di sospensione e revoca di cui all'art. 14. 
  6. Sono  fatte  salve  le  eventuali  disposizioni  adottate  delle
singole province di cui al comma 1, nel rispetto delle previsioni del
presente decreto e del principio di  sussidiarieta',  ai  fini  della
disciplina  del  procedimento  autorizzativo  di  cui   al   presente
articolo.