Art. 5 Obblighi degli operatori autorizzati 1. Gli operatori autorizzati, in corso di esercizio dell'autorizzazione, sono tenuti a comunicare tempestivamente alla competente provincia ogni ipotesi di variazione dei requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 8, e delle dotazioni strumentali di cui all'art. 9 del presente decreto, al pari di ogni altro evento che possa incidere sul loro possesso. 2. Gli operatori autorizzati devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo a motore in revisione, e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto.