Art. 5 
 
                Obblighi degli operatori autorizzati 
 
  1.   Gli   operatori   autorizzati,   in   corso    di    esercizio
dell'autorizzazione, sono tenuti a  comunicare  tempestivamente  alla
competente provincia ogni ipotesi di variazione dei requisiti di  cui
agli articoli 6, 7 e 8, e delle dotazioni strumentali di cui all'art.
9 del presente decreto, al  pari  di  ogni  altro  evento  che  possa
incidere sul loro possesso. 
  2. Gli operatori  autorizzati  devono  garantire  che  i  controlli
tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per  la  categoria
del veicolo a motore  in  revisione,  e  in  possesso  dei  requisiti
previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto.