Art. 5
Obblighi degli operatori autorizzati
1. Gli operatori autorizzati, in corso di esercizio
dell'autorizzazione, sono tenuti a comunicare tempestivamente alla
competente provincia ogni ipotesi di variazione dei requisiti di cui
agli articoli 6, 7 e 8, e delle dotazioni strumentali di cui all'art.
9 del presente decreto, al pari di ogni altro evento che possa
incidere sul loro possesso.
2. Gli operatori autorizzati devono garantire che i controlli
tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria
del veicolo a motore in revisione, e in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto.