Art. 6 
 
           Requisiti generali degli operatori autorizzati 
 
  1. I requisiti personali e professionali del titolare  dell'impresa
individuale   e   dell'ispettore,   facenti   capo   agli   operatori
autorizzati, sono  disciplinati  dall'art.  240  del  regolamento  di
esecuzione del codice della strada.