Art. 7
Requisiti di idoneita' professionale, economici, tecnici e
strutturali generali degli operatori autorizzati
1. Gli operatori autorizzati devono essere in possesso dei
requisiti di cui all'art. 239 del regolamento di esecuzione del
codice della strada.
2. L'operatore, che intenda esercitare la propria attivita' come
imprenditore individuale ovvero come partecipante ad un consorzio,
deve essere iscritto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, in
almeno uno dei seguenti registri:
a) registro della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
b) registro delle commissioni provinciali per l'artigianato;
c) uno dei registri professionali o commerciali riportati
nell'allegato XVI al codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in caso di imprese aventi sede
legale in un altro Stato membro dell'Unione europea.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, gli operatori che
presentano domanda ai sensi dell'art. 4 dimostrano la propria
capacita' finanziaria secondo quanto previsto dall'art. 239, comma 2,
lettera b), del regolamento di esecuzione del codice della strada, e
dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 6 aprile 1995, n. 170, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 1995,
mediante attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata
per un importo di almeno euro 154.937,07, da parte di aziende o
istituti di credito o di societa' finanziarie o assicurative con
capitale sociale non inferiore a euro 2.582.284,50.
4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del citato
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 170 del
1995, nel caso in cui l'autorizzazione sia richiesta da consorzi o da
societa' consortili, la capacita' finanziaria di ciascuna delle
imprese di autoriparazione consorziate deve essere non inferiore a
euro 51.645,69, se iscritte in una sola delle sezioni del registro di
cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Detta
capacita' finanziaria, da dimostrare sempre mediante attestazione
avente le caratteristiche specificate al comma 3 e' elevata a euro
87.797,67 e ad euro 118.785,09, rispettivamente, nel caso di
iscrizione in due o in tre sezioni del registro citato.
5. Ai sensi dell'art. 239, comma 2, lettera b), del regolamento di
esecuzione del codice della strada, gli operatori istanti devono
dimostrare la capacita' finanziaria mediante:
a) fatturato globale minimo, dichiarato e maturato negli ultimi
tre esercizi disponibili, non inferiore a euro 300.000,00;
b) esibizione dei rendiconti annuali che evidenzino in
particolare i rapporti tra attivita' e passivita'.
6. Gli operatori istanti devono dimostrare di possedere struttura
organizzativa e dotazione di personale idonee a svolgere la funzione
di verifica e prova dei veicoli pesanti, secondo quanto previsto dai
provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del presente
decreto.