Art. 7 
 
Requisiti  di   idoneita'   professionale,   economici,   tecnici   e
          strutturali generali degli operatori autorizzati 
 
  1.  Gli  operatori  autorizzati  devono  essere  in  possesso   dei
requisiti di cui all'art.  239  del  regolamento  di  esecuzione  del
codice della strada. 
  2. L'operatore, che intenda esercitare la  propria  attivita'  come
imprenditore individuale ovvero come partecipante  ad  un  consorzio,
deve essere iscritto, ai fini del  rilascio  dell'autorizzazione,  in
almeno uno dei seguenti registri: 
    a) registro della Camera di commercio, industria,  artigianato  e
agricoltura; 
    b) registro delle commissioni provinciali per l'artigianato; 
    c)  uno  dei  registri  professionali  o  commerciali   riportati
nell'allegato XVI al codice dei contratti pubblici di cui al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in caso  di  imprese  aventi  sede
legale in un altro Stato membro dell'Unione europea. 
  3. Ai fini del  rilascio  dell'autorizzazione,  gli  operatori  che
presentano  domanda  ai  sensi  dell'art.  4  dimostrano  la  propria
capacita' finanziaria secondo quanto previsto dall'art. 239, comma 2,
lettera b), del regolamento di esecuzione del codice della strada,  e
dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e  della
navigazione  6  aprile  1995,  n.  170,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  112  del  16  maggio  1995,
mediante attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata
per un importo di almeno euro  154.937,07,  da  parte  di  aziende  o
istituti di credito o di  societa'  finanziarie  o  assicurative  con
capitale sociale non inferiore a euro 2.582.284,50. 
  4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del citato
decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  n.  170  del
1995, nel caso in cui l'autorizzazione sia richiesta da consorzi o da
societa' consortili,  la  capacita'  finanziaria  di  ciascuna  delle
imprese di autoriparazione consorziate deve essere  non  inferiore  a
euro 51.645,69, se iscritte in una sola delle sezioni del registro di
cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.  122.  Detta
capacita' finanziaria, da  dimostrare  sempre  mediante  attestazione
avente le caratteristiche specificate al comma 3 e'  elevata  a  euro
87.797,67  e  ad  euro  118.785,09,  rispettivamente,  nel  caso   di
iscrizione in due o in tre sezioni del registro citato. 
  5. Ai sensi dell'art. 239, comma 2, lettera b), del regolamento  di
esecuzione del codice della  strada,  gli  operatori  istanti  devono
dimostrare la capacita' finanziaria mediante: 
    a) fatturato globale minimo, dichiarato e maturato  negli  ultimi
tre esercizi disponibili, non inferiore a euro 300.000,00; 
    b)  esibizione  dei  rendiconti   annuali   che   evidenzino   in
particolare i rapporti tra attivita' e passivita'. 
  6. Gli operatori istanti devono dimostrare di  possedere  struttura
organizzativa e dotazione di personale idonee a svolgere la  funzione
di verifica e prova dei veicoli pesanti, secondo quanto previsto  dai
provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettera  a),  del  presente
decreto.