Art. 8 
 
Requisiti  di   imparzialita'   ed   obiettivita'   degli   operatori
                  autorizzati ai controlli tecnici 
 
  1. In attuazione dell'art. 12, comma 3, del  decreto  del  Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  19  maggio  2017,  n.  214,
pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 17 giugno 2017, n. 139, e in considerazione della
necessita'  di  assicurare  l'imparzialita'  e   l'obiettivita'   dei
controlli  tecnici,  gli  operatori  autorizzati  devono  essere   in
possesso dei seguenti requisiti: 
    a) certificazione dell'impresa ISO IEC 9001/2015, rilasciata  nel
rispetto dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa ISO
IEC 17020 parte C; 
    b) in fase di prima applicazione e comunque fino  al  1°  gennaio
2023, evidenza della presentazione della domanda  per  accreditamento
ISO IEC 17020, parte A o parte C, e  successiva  presentazione  della
certificazione; 
    b)  effettuazione  dei  controlli  tecnici  in  locali  destinati
esclusivamente a detta attivita', e separati da quelli  eventualmente
utilizzati per l'autoriparazione; 
    c) preposizione ai controlli tecnici di un  numero  di  ispettori
proporzionato al volume giornaliero medio di operazioni da  eseguire,
e in ogni caso  non  inferiore  a un  ispettore  per  n.  24  veicoli
giornalieri.