Art. 8
Requisiti di imparzialita' ed obiettivita' degli operatori
autorizzati ai controlli tecnici
1. In attuazione dell'art. 12, comma 3, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214,
pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 17 giugno 2017, n. 139, e in considerazione della
necessita' di assicurare l'imparzialita' e l'obiettivita' dei
controlli tecnici, gli operatori autorizzati devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) certificazione dell'impresa ISO IEC 9001/2015, rilasciata nel
rispetto dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa ISO
IEC 17020 parte C;
b) in fase di prima applicazione e comunque fino al 1° gennaio
2023, evidenza della presentazione della domanda per accreditamento
ISO IEC 17020, parte A o parte C, e successiva presentazione della
certificazione;
b) effettuazione dei controlli tecnici in locali destinati
esclusivamente a detta attivita', e separati da quelli eventualmente
utilizzati per l'autoriparazione;
c) preposizione ai controlli tecnici di un numero di ispettori
proporzionato al volume giornaliero medio di operazioni da eseguire,
e in ogni caso non inferiore a un ispettore per n. 24 veicoli
giornalieri.