Art. 8 Requisiti di imparzialita' ed obiettivita' degli operatori autorizzati ai controlli tecnici 1. In attuazione dell'art. 12, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2017, n. 139, e in considerazione della necessita' di assicurare l'imparzialita' e l'obiettivita' dei controlli tecnici, gli operatori autorizzati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) certificazione dell'impresa ISO IEC 9001/2015, rilasciata nel rispetto dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa ISO IEC 17020 parte C; b) in fase di prima applicazione e comunque fino al 1° gennaio 2023, evidenza della presentazione della domanda per accreditamento ISO IEC 17020, parte A o parte C, e successiva presentazione della certificazione; b) effettuazione dei controlli tecnici in locali destinati esclusivamente a detta attivita', e separati da quelli eventualmente utilizzati per l'autoriparazione; c) preposizione ai controlli tecnici di un numero di ispettori proporzionato al volume giornaliero medio di operazioni da eseguire, e in ogni caso non inferiore a un ispettore per n. 24 veicoli giornalieri.