Art. 9
Dotazioni tecniche minime degli operatori autorizzati
1. Le dotazioni tecniche minime, richieste agli operatori istanti
ai fini del rilascio dell'autorizzazione, sono le seguenti:
a) in caso di imprese, i locali, oltre a possedere le prescritte
autorizzazioni amministrative, devono avere le caratteristiche
indicate all'art. 239, comma 3, lettere a), b) e c), del regolamento
di esecuzione del codice della strada. In caso di consorzi e societa'
consortili, e' necessaria la dotazione di una o piu' officine ubicate
in locali aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 4,
lettera d), punti d.1), d.2) e d.3), del medesimo regolamento;
b) i locali, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni
amministrative, devono avere:
1) superfice destinata ad ogni linea di revisione non inferiore
a 250 m²;
2) superficie totale dei locali, ivi compresi quelli per uso
ufficio, destinati alle prove di revisione non inferiore a 600 m²;
3) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m;
4) altezza non inferiore a 6,20 m se muniti di ponte
sollevatore e di 5 m se muniti di fossa di ispezione;
5) ingresso ed uscita aventi larghezza e altezza non inferiori
a 4,5 m;
6) area di manovra esterna al locale non inferiore a 1000 m²;
c) gli operatori devono essere permanentemente in possesso delle
attrezzature e delle strumentazioni di cui all'art. 241, comma 3, del
regolamento di esecuzione del codice della strada e all'appendice X
del predetto regolamento e aventi, in aggiunta a quelli previsti
dall'allegato III, punto I, al citato decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, nonche' le dotazioni
informatiche idonee e adeguate a supporto dell'intera gestione
dell'attivita', nonche' ai fini del collegamento al CED
dell'amministrazione, e comunque tali da consentire l'esercizio delle
linee di collegamento secondo il protocollo «MCTCNet» per veicoli di
massa complessiva maggiore di 3,5 t.
2. L'operatore, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, deve
inoltre produrre:
a) copia del certificato di agibilita' con l'indicazione della
destinazione d'uso rilasciata dall'amministrazione comunale, o copia
della richiesta presentata al comune competente almeno quarantacinque
giorni prima della data di presentazione dell'istanza di rilascio
dell'autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425, oppure
certificazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante il
requisito di agibilita' previsto ai sensi art. 221 del regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265;
b) certificato di prevenzione incendi in corso di validita'
rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco,
qualora le attivita' svolte nell'ambito della sede siano soggette
alle visite di prevenzione incendi ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. In caso di
attivita' diverse da quelle di cui al predetto decreto n. 151 del
2011, il titolare dell'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attesta che nei suddetti
locali vengono rispettate le normative di prevenzione incendi e che
per le attivita' svolte in essa non ricorre l'obbligo del possesso
del certificato di prevenzione incendi;
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare
dell'impresa ai sensi dell'art. 47 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000, nella sua qualita' di datore di
lavoro, relativa al rispetto nei locali delle misure generali di
tutela di cui all'art. 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, nonche' all'avvenuta redazione del documento di valutazione dei
rischi, ai sensi dell'art. 28 del medesimo decreto;
d) stralcio del DVR di cui agli articoli 17 e 28 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, elaborato tenendo conto dei rischi
connessi all'attivita' e all'uso delle attrezzature impiegate dagli
ispettori di revisione e recante l'indicazione delle conseguenti
misure di prevenzione e protezione.
3. La trasmissione di dati e documenti da parte degli operatori
autorizzati al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e' regolata dai provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2,
lettera b), adottati dall'autorita' competente entro sei mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto.