Art. 9 
 
        Dotazioni tecniche minime degli operatori autorizzati 
 
  1. Le dotazioni tecniche minime, richieste agli  operatori  istanti
ai fini del rilascio dell'autorizzazione, sono le seguenti: 
    a) in caso di imprese, i locali, oltre a possedere le  prescritte
autorizzazioni  amministrative,  devono  avere   le   caratteristiche
indicate all'art. 239, comma 3, lettere a), b) e c), del  regolamento
di esecuzione del codice della strada. In caso di consorzi e societa'
consortili, e' necessaria la dotazione di una o piu' officine ubicate
in locali aventi le caratteristiche  di  cui  all'art.  2,  comma  4,
lettera d), punti d.1), d.2) e d.3), del medesimo regolamento; 
    b) i locali,  oltre  a  possedere  le  prescritte  autorizzazioni
amministrative, devono avere: 
      1) superfice destinata ad ogni linea di revisione non inferiore
a 250 m²; 
      2) superficie totale dei locali, ivi compresi  quelli  per  uso
ufficio, destinati alle prove di revisione non inferiore a 600 m²; 
      3) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m; 
      4)  altezza  non  inferiore  a  6,20  m  se  muniti  di   ponte
sollevatore e di 5 m se muniti di fossa di ispezione; 
      5) ingresso ed uscita aventi larghezza e altezza non  inferiori
a 4,5 m; 
      6) area di manovra esterna al locale non inferiore a 1000 m²; 
    c) gli operatori devono essere permanentemente in possesso  delle
attrezzature e delle strumentazioni di cui all'art. 241, comma 3, del
regolamento di esecuzione del codice della strada e  all'appendice  X
del predetto regolamento e aventi,  in  aggiunta  a  quelli  previsti
dall'allegato III, punto I, al  citato  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, nonche' le  dotazioni
informatiche  idonee  e  adeguate  a  supporto  dell'intera  gestione
dell'attivita',   nonche'   ai   fini   del   collegamento   al   CED
dell'amministrazione, e comunque tali da consentire l'esercizio delle
linee di collegamento secondo il protocollo «MCTCNet» per veicoli  di
massa complessiva maggiore di 3,5 t. 
  2. L'operatore, ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione,  deve
inoltre produrre: 
    a) copia del certificato di agibilita'  con  l'indicazione  della
destinazione d'uso rilasciata dall'amministrazione comunale, o  copia
della richiesta presentata al comune competente almeno quarantacinque
giorni prima della data di  presentazione  dell'istanza  di  rilascio
dell'autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  aprile  1994,   n.   425,   oppure
certificazione rilasciata  da  un  tecnico  abilitato  attestante  il
requisito di agibilita' previsto ai sensi art. 221 del regio  decreto
27 luglio 1934, n. 1265; 
    b) certificato di  prevenzione  incendi  in  corso  di  validita'
rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili  del  fuoco,
qualora le attivita' svolte nell'ambito  della  sede  siano  soggette
alle  visite  di  prevenzione  incendi  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 1°  agosto  2011,  n.  151.  In  caso  di
attivita' diverse da quelle di cui al predetto  decreto  n.  151  del
2011, il titolare dell'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva
resa  ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attesta che nei  suddetti
locali vengono rispettate le normative di prevenzione incendi  e  che
per le attivita' svolte in essa non ricorre  l'obbligo  del  possesso
del certificato di prevenzione incendi; 
    c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa  dal  titolare
dell'impresa ai sensi dell'art. 47 del citato decreto del  Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000, nella sua  qualita'  di  datore  di
lavoro, relativa al rispetto nei  locali  delle  misure  generali  di
tutela di cui all'art. 15 del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
81, nonche' all'avvenuta redazione del documento di  valutazione  dei
rischi, ai sensi dell'art. 28 del medesimo decreto; 
    d) stralcio del DVR di cui agli articoli  17  e  28  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, elaborato tenendo conto dei  rischi
connessi all'attivita' e all'uso delle attrezzature  impiegate  dagli
ispettori di revisione  e  recante  l'indicazione  delle  conseguenti
misure di prevenzione e protezione. 
  3. La trasmissione di dati e documenti  da  parte  degli  operatori
autorizzati al  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili e' regolata dai provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2,
lettera  b),  adottati  dall'autorita'  competente  entro  sei   mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto.