Art. 4 
 
  1.  Il  laboratorio  sopra  citato   ha   l'onere   di   comunicare
all'amministrazione autorizzante eventuali  cambiamenti  sopravvenuti
interessanti la struttura societaria, l'ubicazione  del  laboratorio,
la dotazione strumentale,  l'impiego  del  personale  ed  ogni  altra
modifica concernente le prove di analisi per le quali il  laboratorio
medesimo e' accreditato. 
  2.    L'omessa    comunicazione     comporta     la     sospensione
dell'autorizzazione. 
  3. Sui  certificati  di  analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di
comunicazione pubblicitaria o  promozionale  diffusa,  e'  necessario
indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove  di
analisi autorizzate. 
  4. L'amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di  verificare  la
sussistenza delle condizioni e dei  requisiti  su  cui  si  fonda  il
provvedimento autorizzatorio, in mancanza di  essi,  l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 15 novembre 2021 
 
                                                Il dirigente: Cafiero