IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10
luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di
prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative
restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo
delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria
per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di
analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi
dei vini e dei mosti dell'OIV;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE)
n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art.
80, dove e' previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti
di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo
5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato
VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e
pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino
(OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per
conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.
Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo
comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di
esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli
autorizzati dagli Stati membri interessati;
Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la
designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati
ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto 17 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 130 del 7
giugno 2017 con il quale al laboratorio Tentamus Agriparadigma,
ubicato in Siracusa, C.da Rigiliffi snc, e' stata rinnovata
l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore
vitivinicolo;
Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione
presentata dal laboratorio sopra indicato in data 1° ottobre 2021;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di
avere ottenuto in data 23 settembre 2021 l'accreditamento
relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e
del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA -
European Cooperation for Accreditation;
Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi
di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione
internazionale della vigna e del vino (OIV);
Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'ente
italiano di accreditamento e' stato designato quale unico organismo
italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del
mercato;
Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti
l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
Decreta:
Art. 1
Il laboratorio Tentamus Agriparadigma S.r.l., ubicato in Siracusa,
C.da Rigiliffi snc, e' autorizzato al rilascio dei certificati di
analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in
allegato al presente decreto.