Art. 2 
 
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte  dei  magistrati
                       negli uffici giudiziari 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo
9-quinquies,  come  introdotto  dall'articolo  1,  e'   inserito   il
seguente: 
    «Art.9-sexies (Impiego delle  certificazioni  verdi  COVID-19  da
parte dei magistrati negli uffici giudiziari). - 1.  Dal  15  ottobre
2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, al  fine  di  tutelare  la  salute  pubblica  e  mantenere
adeguate   condizioni   di   sicurezza,   i   magistrati    ordinari,
amministrativi, contabili e ((militari nonche')) i  componenti  delle
commissioni tributarie non possono accedere  agli  uffici  giudiziari
ove svolgono la loro attivita' lavorativa se  non  possiedono  e,  su
richiesta, non esibiscono la certificazione  verde  COVID-19  di  cui
all'articolo 9, comma 2. 
  2. L'assenza dall'ufficio conseguente  ((al  mancato  possesso))  o
alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da  parte
dei soggetti di cui al comma 1 e' considerata assenza  ingiustificata
con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. ((Per i giorni
di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non  sono  dovuti))
la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. 
  3. L'accesso  dei  soggetti  di  cui  al  comma  1  ((del  presente
articolo)) agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di
cui  al  medesimo  comma  1  integra  illecito  disciplinare  ed   e'
sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma
1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli  altri
soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo  secondo  i
rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il  verbale  di  accertamento
della violazione e' trasmesso senza ritardo al  titolare  dell'azione
disciplinare. 
  4. Le disposizioni  di  cui  ai  ((commi  1  e  6))  e,  in  quanto
compatibili, quelle di cui ai ((commi 2 e 3)) si applicano  anche  al
magistrato onorario ((e ai giudici popolari)). 
  5. ((Il responsabile)) della sicurezza delle strutture  in  cui  si
svolge  l'attivita'  giudiziaria,  individuato  per  la  magistratura
ordinaria nel procuratore generale presso la corte di  appello,  ((e'
tenuto)) a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al  comma
1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche  delle  certificazioni
verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' di cui al ((comma 5))
dell'articolo  9-quinquies.  Con  circolare   del   Ministero   della
giustizia, per i profili  di  competenza,  possono  essere  stabilite
ulteriori modalita' di verifica. 
  6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e  4,  l'accesso  agli
uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma  1
e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono  sanzionati
ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies 
  7. Si applicano  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  3,  9  e  13
dell'articolo 9-quinquies. 
  8. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che  accedono  agli
uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori,  i
consulenti, i periti e gli altri ausiliari  del  magistrato  estranei
alle amministrazioni della giustizia, i  testimoni  e  le  parti  del
processo.».