((Art. 3 bis 
 
Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di  prestazione
                             lavorativa 
 
  1. Dopo l'articolo 9-octies del decreto legge 22  aprile  2021,  n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 9-novies. - (Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19  in
corso di prestazione lavorativa) - 1.  Per  i  lavoratori  dipendenti
pubblici e privati la scadenza della validita'  della  certificazione
verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non da' luogo  alle
sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi
7 e 8, e 9-septies, commi 8 e  9.  Nei  casi  di  cui  al  precedente
periodo  la  permanenza  del  lavoratore  sul  luogo  di  lavoro   e'
consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine
il turno di lavoro»)).