((Art. 3 quater 
 
          Misure urgenti in materia di personale sanitario 
 
  1. Fino al termine dello stato di emergenza di cui  all'articolo  1
del  decreto-legge  23  luglio  2021,   n.   105,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, agli  operatori
delle professioni sanitarie di cui  all'articolo  1  della  legge  1°
febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanita',
al di fuori dell'orario di servizio e per un  monte  ore  complessivo
settimanale  non  superiore  a  quattro  ore,  non  si  applicano  le
incompatibilita' di cui all'articolo  4,  comma  7,  della  legge  30
dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. 
  2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per  i  quali  non
trovano  applicazione  gli  articoli  15-quater  e  15-quinquies  del
decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  sono  previamente
autorizzati,  al  fine  di  garantire  prioritariamente  le  esigenze
organizzative del Servizio sanitario nazionale nonche' di  verificare
il rispetto  della  normativa  sull'orario  di  lavoro,  dal  vertice
dell'amministrazione  di  appartenenza,  il  quale  attesta  che   la
predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo
allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina
nazionale  di  recupero  delle  predette  liste   di   attesa   anche
conseguenti all'emergenza pandemica.))