Art. 4 
 
  Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi 
 
  1. All'articolo  5  del  decreto-legge  23  luglio  2021,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, le  parole  «fino  al  30  novembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»; 
    b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. Le farmacie di cui all'articolo 1,  commi  418  e  419,
della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  sono  altresi'  tenute  ad
assicurare, sino al 31 dicembre 2021,  la  somministrazione  di  test
antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2,  di  cui
all'articolo 9, comma 1, lettera  d),  del  decreto-legge  22  aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno
2021, n. 87, secondo le modalita' e i prezzi previsti nel  protocollo
d'intesa  di  cui  al  comma  1.  In  caso  di   inosservanza   della
disposizione di  cui  al  presente  comma,  si  applica  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000
e  il  Prefetto  territorialmente  competente,  tenendo  conto  delle
esigenze di continuita' del servizio di assistenza farmaceutica, puo'
disporre la chiusura dell'attivita' per una durata  non  superiore  a
cinque giorni. 
      1-ter. L'applicazione del ((prezzo calmierato))  e'  assicurata
anche ((da tutte le  strutture  sanitarie  autorizzate  e  da  quelle
accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario  nazionale))  e
autorizzate dalle regioni alla somministrazione  di  test  antigenici
rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2, di cui  all'articolo
9, comma 1, lettera d), del decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
aderenti al protocollo d'intesa di cui al comma 1.» 
  2. All'articolo 34,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,  i
commi 9-quater e 9-quinquies sono sostituiti dai seguenti: 
    «9-quater. Al fine di garantire fino al  31  dicembre  2021,  nel
limite  di  spesa  autorizzato  ai  sensi  del  presente  comma   che
costituisce tetto massimo di spesa,  l'esecuzione  gratuita  di  test
antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2,  di  cui
all'articolo 9, comma 1, lettera  d),  del  decreto-legge  22  aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno
2021, n. 87, somministrati nelle  farmacie  di  cui  all'articolo  1,
commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  ovvero  nelle
strutture  sanitarie  aderenti  al   protocollo   d'intesa   di   cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,
per i soggetti che non possono ricevere o completare la  vaccinazione
anti  SARS-CoV-2,  sulla  base  di  idonea   certificazione   medica,
rilasciata ai sensi ((dell'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
giugno 2021, n. 87)), e secondo i criteri definiti con circolare  del
Ministro della  salute,  e'  autorizzata  a  favore  del  Commissario
straordinario  per  l'attuazione  e  il  coordinamento  delle  misure
((occorrenti  per  il  contenimento))  e   contrasto   dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 la spesa di 105 milioni di  euro  per  l'anno
2021, a valere sulle risorse di cui al  comma  1,  che  sono  per  il
medesimo anno corrispondentemente incrementate. 
    9-quinquies.   Il   Commissario   straordinario    provvede    al
trasferimento delle risorse di cui al comma 9-quater a lle regioni  e
alle province autonome di Trento e di Bolzano  sulla  base  dei  dati
disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, al fine ((del ristoro  per
i mancati introiti derivanti alle farmacie e alle strutture sanitarie
dall'applicazione del comma 9-quater)) secondo le medesime  modalita'
previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1,  del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. ». 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a  115,85
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per 10 milioni di  euro
mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse  rivenienti  dalle
modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-quater, e per 105,85 milioni
di  euro  mediante  corrispondente  riduzione  del  ((Fondo  di   cui
all'articolo 44  del  codice  della  protezione  civile,  di  cui  al
decreto))  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  come  incrementato
dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.