((Art. 4 bis 
 
Campagne  di  informazione  e  sensibilizzazione  sulla  vaccinazione
                anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro 
 
  1. Al fine di  garantire  il  piu'  elevato  livello  di  copertura
vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico,  i  soggetti  a
rischio, fino alla data di cessazione dello  stato  di  emergenza,  i
datori di lavoro pubblici e privati possono  promuovere  campagne  di
informazione e sensibilizzazione sulla necessita'  e  sull'importanza
della vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Le campagne di informazione  sono
dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto  e  al
contenimento della  diffusione  dell'infezione  da  SARS-CoV-2  negli
ambienti di lavoro. 
  2. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita'  previste
dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica. 
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo i datori di  lavoro
si avvalgono del medico competente nominato  ai  sensi  dell'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.
81.))