Art. 6 
 
                     Misure urgenti per lo sport 
 
  1. Le somme trasferite ((alla societa' Sport e Salute))  s.p.a  per
il pagamento delle indennita' per i collaboratori  sportivi  connesse
all'((emergenza  da  COVID-19)),   di   cui   all'articolo   44   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate,  sono  riversate,
in deroga a quanto previsto dal comma 13 del  suddetto  articolo  44,
entro il 15 ottobre 2021, all'entrata del bilancio  dello  Stato  per
essere riassegnate per il 50 per cento al « Fondo  unico  a  sostegno
del  potenziamento  del  movimento  sportivo  italiano   »   di   cui
all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  e
per il restante 50 per cento ((al fondo di cui all'articolo 1,  comma
561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)).