Art. 6 Misure urgenti per lo sport 1. Le somme trasferite ((alla societa' Sport e Salute)) s.p.a per il pagamento delle indennita' per i collaboratori sportivi connesse all'((emergenza da COVID-19)), di cui all'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate, sono riversate, in deroga a quanto previsto dal comma 13 del suddetto articolo 44, entro il 15 ottobre 2021, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il 50 per cento al « Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano » di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il restante 50 per cento ((al fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)).