Art. 7 
 
((Servizio   di   assistenza   tecnica   per   l'acquisizione   delle
                   certificazioni verdi COVID-19)) 
 
  1. All'articolo 1, comma 621-bis, della legge 30 dicembre 2020,  n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni:  1.  Identico.  a)  al
primo  periodo:  1)  le  parole  «  La   competente   struttura   per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza  del
Consiglio dei  ministri  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  Il
Ministero della salute »; 2) dopo le parole « dalla legge  17  giugno
2021, n. 87  »,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «  ,  quale  servizio
supplementare  rispetto  a  quello  di   contact   center   reso   in
potenziamento del Servizio 1500-numero di pubblica utilita',  di  cui
all'articolo  1  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione  civile  dell'8  marzo  2020,  n.  645,  anche   ai   fini
dell'eventuale integrazione dei rapporti negoziali in essere »; b) al
secondo periodo, le parole  «  1  milione  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 4 milioni ». 
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma  1,  lettera  b),
pari a 3 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale  2021-  2023,
nell'ambito del programma « Fondi di  riserva  e  speciali  »,  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero.