Art. 9 
 
                    Disposizioni di coordinamento 
 
  1. All'articolo 9, comma 10-bis, del decreto-legge 22 aprile  2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.
87, le parole «e 9-bis» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  9-bis,
9-quinquies, 9-sexies e 9-septies ».