Art. 2 Modalita' di richiesta dei certificati 1. Le richieste e il rilascio dei certificati anagrafici degli iscritti nell'ANPR, di cui all'art. 1, comma 1, riguardanti il richiedente e i componenti della propria famiglia anagrafica iscritti nell'ANPR, sono assicurati ai sensi dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 233, in modalita' telematica attraverso il sito web di ANPR, previa autenticazione, mediante le modalita' di cui agli articoli 64 e 64-bis del CAD secondo le modalita' definite nel disciplinare tecnico allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Il servizio consente all'iscritto in ANPR di richiedere il rilascio di un certificato per se' stesso o uno dei componenti della propria famiglia anagrafica. 3. Nel caso in cui sia richiesto il pagamento dell'imposta di bollo, ai fini dell'emissione del certificato, l'avente diritto e' tenuto ad effettuare il pagamento attraverso la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del CAD, contestualmente alla richiesta del certificato medesimo, secondo quanto definito nel disciplinare tecnico allegato 1. 4. La lista dei certificati che possono essere richiesti attraverso ANPR e' disponibile nel sito web di ANPR.