Art. 2 
 
               Modalita' di richiesta dei certificati 
 
  1. Le richieste e il  rilascio  dei  certificati  anagrafici  degli
iscritti nell'ANPR, di  cui  all'art.  1,  comma  1,  riguardanti  il
richiedente e i componenti della propria famiglia anagrafica iscritti
nell'ANPR, sono assicurati ai sensi  dall'art.  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio  1989,  n.  233,  in  modalita'
telematica attraverso il sito web  di  ANPR,  previa  autenticazione,
mediante le modalita' di cui  agli  articoli  64  e  64-bis  del  CAD
secondo le modalita' definite nel disciplinare  tecnico  allegato  1,
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. Il servizio consente  all'iscritto  in  ANPR  di  richiedere  il
rilascio di un certificato per se' stesso o uno dei componenti  della
propria famiglia anagrafica. 
  3. Nel caso in cui  sia  richiesto  il  pagamento  dell'imposta  di
bollo, ai fini dell'emissione del certificato,  l'avente  diritto  e'
tenuto ad effettuare il pagamento attraverso la  piattaforma  di  cui
all'art. 5, comma 2, del  CAD,  contestualmente  alla  richiesta  del
certificato  medesimo,  secondo  quanto  definito  nel   disciplinare
tecnico allegato 1. 
  4. La lista dei certificati che possono essere richiesti attraverso
ANPR e' disponibile nel sito web di ANPR.