Art. 3 Modalita' di rilascio dei certificati agli aventi diritto 1. A seguito della richiesta di emissione del certificato, il sistema ANPR lo produce secondo le modalita' definite nel disciplinare tecnico allegato 1. 2. Il certificato rilasciato, a seconda della modalita' di richiesta di cui all'art. 2, comma 1, e' reso disponibile all'avente diritto nel sito web di ANPR e trasmesso, a scelta del cittadino, al domicilio digitale del cittadino, laddove disponibile, oppure messo a disposizione attraverso il punto di accesso telematico di cui all'art. 64-bis del CAD. 3. Anche successivamente al rilascio di cui all'art. 2, l'avente diritto puo', per il periodo di validita' del certificato, prendere visione ed eventualmente stampare i certificati richiesti accedendo al sito web di ANPR, mediante le modalita' di cui agli articoli 64 e 64-bis del CAD, secondo le modalita' definite nel disciplinare tecnico allegato 1.