Art. 3 
 
                Modalita' di rilascio dei certificati 
                         agli aventi diritto 
 
  1. A seguito della  richiesta  di  emissione  del  certificato,  il
sistema  ANPR  lo  produce  secondo   le   modalita'   definite   nel
disciplinare tecnico allegato 1. 
  2.  Il  certificato  rilasciato,  a  seconda  della  modalita'   di
richiesta di cui all'art. 2, comma 1, e' reso disponibile  all'avente
diritto nel sito web di ANPR e trasmesso, a scelta del cittadino,  al
domicilio digitale del cittadino, laddove disponibile, oppure messo a
disposizione  attraverso  il  punto  di  accesso  telematico  di  cui
all'art. 64-bis del CAD. 
  3. Anche successivamente al rilascio di cui  all'art.  2,  l'avente
diritto puo', per il periodo di validita' del  certificato,  prendere
visione ed eventualmente stampare i certificati  richiesti  accedendo
al sito web di ANPR, mediante le modalita' di cui agli articoli 64  e
64-bis del  CAD,  secondo  le  modalita'  definite  nel  disciplinare
tecnico allegato 1.