Art. 5 
 
                         Misure di sicurezza 
 
  1. Le misure di sicurezza implementate per l'erogazione dei servizi
sono quelle previste dall'allegato C del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 194 del 2014, che garantisce: 
    l'integrita' e la riservatezza dei dati; 
    la sicurezza dei servizi e dell'accesso ad essi; 
    il tracciamento delle operazioni effettuate. 
  Nel disciplinare tecnico allegato 1 sono  riportate  le  specifiche
misure di sicurezza implementate.