Art. 5 Misure di sicurezza 1. Le misure di sicurezza implementate per l'erogazione dei servizi sono quelle previste dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 194 del 2014, che garantisce: l'integrita' e la riservatezza dei dati; la sicurezza dei servizi e dell'accesso ad essi; il tracciamento delle operazioni effettuate. Nel disciplinare tecnico allegato 1 sono riportate le specifiche misure di sicurezza implementate.