IL DIRETTORE 
                     dell'agenzia delle entrate 
 
                           di concerto con 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                     per gli affari di giustizia 
                    del ministero della giustizia 
 
  Vista la legge 25  luglio  1971,  n.  545,  recante  le  norme  sul
riordinamento delle circoscrizioni territoriali  delle  conservatorie
dei registri immobiliari e disposizioni connesse; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  29  aprile  1972,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  269
del  14  ottobre  1972,  recante   approvazione   delle   norme   sul
riordinamento delle circoscrizioni territoriali  delle  conservatorie
dei registri immobiliari e disposizioni connesse; 
  Visto l'art. 64 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale prevede
che le  sedi  delle  sezioni  staccate  dei  servizi  di  pubblicita'
immobiliare,  istituite  ai  sensi  dell'art.  42,   comma   6,   del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
marzo 1992, n. 287,  possano  essere  trasferite  presso  gli  Uffici
provinciali  dell'Agenzia  del  territorio  da  cui   dipendono   per
competenza; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 10
maggio 2011, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia del territorio
in data 10 maggio 2011, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, concernente l'attribuzione  delle  funzioni
di  conservatore  dei  registri   immobiliari,   laddove   e'   stata
considerata  l'opportunita'  di  individuare   specifiche   strutture
organizzative, di norma a livello  non  dirigenziale,  competenti  in
materia di pubblicita' immobiliare; 
  Visto l'art. 23-quater del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  che
ha disposto, con decorrenza dal 1°  dicembre  2012,  l'incorporazione
dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate; 
  Considerato  che,  in  attuazione  del  citato  provvedimento   del
direttore dell'Agenzia  del  territorio  10  maggio  2011,  e'  stato
istituito presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia del  territorio,
ora Uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia  delle  entrate,  ad
eccezione di Bolzano, Gorizia, Trento e Trieste, il  Reparto  servizi
di pubblicita'  immobiliare  e  che,  attualmente,  ciascuna  Sezione
staccata di pubblicita' immobiliare costituisce  un'area  servizi  di
pubblicita' immobiliare; 
  Considerato che le aree servizi di pubblicita' immobiliare di Breno
e Salo' non sono operanti in citta' sedi circondariali di tribunale; 
  Considerata  l'opportunita',  in   relazione   alle   esigenze   di
economicita'  ed   efficienza   dell'attivita'   amministrativa,   di
trasferire l'area servizi di pubblicita' immobiliare  operante  nella
sede di Breno e l'area servizi di  pubblicita'  immobiliare  operante
nella sede  di  Salo'  presso  l'Ufficio  provinciale  di  Brescia  -
Territorio; 
 
                             Dispongono: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dal 29 novembre 2021, la sede dell'area  servizi  di
pubblicita' immobiliare  di  Salo'  e'  trasferita  presso  l'Ufficio
provinciale di Brescia - Territorio, da cui dipende per competenza. 
  2. A decorrere dal 13 dicembre 2021, la sede dell'area  servizi  di
pubblicita' immobiliare  di  Breno  e'  trasferita  presso  l'Ufficio
provinciale di Brescia - Territorio, da cui dipende per competenza. 
  3. Permane la circoscrizione territoriale stabilita con il  decreto
del  Ministro  delle  finanze  29  aprile  1972  per  i  servizi   di
pubblicita' immobiliare di Breno e Salo'.