Art. 3
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, si applicano a
decorrere dal 1° novembre 2021.
2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, si applicano a
decorrere dal 1° luglio 2022.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 ottobre 2021
Il Ministro: Cingolani
Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare, n. 2910