Art. 3 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni di cui all'art.  1,  comma  1,  si  applicano  a
decorrere dal 1° novembre 2021. 
  2. Le disposizioni di cui all'art.  2,  comma  1,  si  applicano  a
decorrere dal 1° luglio 2022. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 ottobre 2021 
 
                                               Il Ministro: Cingolani 

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, n. 2910