Art. 3 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° novembre 2021. 2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 ottobre 2021 Il Ministro: Cingolani Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2910