Art. 10 Modalita' di rendicontazione dei conti correnti di Tesoreria centrale e delle contabilita' speciali 1. I conti correnti di tesoreria di cui all'art. 1 del presente decreto hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689. 2. Per ciascuno dei predetti conti correnti di tesoreria il Servizio centrale per il PNRR provvede a predisporre il relativo rendiconto ed all'invio alla Corte dei conti ed all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 3. Il rendiconto e' predisposto utilizzando le funzionalita' del sistema informatico del Dipartimento della RGS - Servizio centrale per il PNRR. 4. Nel caso di gestione delle risorse attraverso apposite contabilita' speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato, alla relativa rendicontazione provvedono le singole amministrazioni intestatarie delle stesse, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Alle rendicontazioni predisposte dalle amministrazioni, organismi e organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile si applicano i controlli amministrativo-contabili previsti dai rispettivi ordinamenti. 5. Alle contabilita' speciali intestate alle Presidenza del Consiglio dei ministri per la gestione delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 2 del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 ottobre 2021 Il Ministro: Franco Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1518