Art. 2 Gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU - Italia 1. Il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU - Italia assegnate, in particolare, a ciascun intervento del PNRR ai sensi dell'art. 1, comma 2, fino alla concorrenza della relativa spesa totale, sulla base delle richieste presentate dalle rispettive amministrazioni centrali titolari, attestanti lo stato di avanzamento finanziario ed il grado di conseguimento dei relativi target e milestone in coerenza con i dati risultanti dal sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 2. Il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili le risorse con le seguenti modalita': anticipazione fino ad un massimo del 10 per cento del costo del singolo intervento del PNRR, tenuto conto del relativo cronoprogramma di spesa e, comunque, nel limite della disponibilita' di cassa assegnata ai sensi dell'art. 1, comma 2. L'importo dell'anticipazione puo' essere maggiore al citato 10 per cento in casi eccezionali, debitamente motivati dall'amministrazione titolare dell'intervento. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, l'amministrazione titolare dell'intervento deve attestare l'avvio di operativita' dell'intervento stesso, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operativita'; una o piu' quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni centrali titolari, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali come risultanti dal sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178; una quota a saldo pari al 10 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma, nonche' il raggiungimento dei relativi target e milestone, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 3. Le quote di risorse di cui al comma 1 sono trasferite o direttamente alle amministrazioni/enti responsabili dell'attuazione dei singoli progetti su indicazione delle amministrazioni titolari e secondo le modalita' indicate al comma 4, ovvero alle amministrazioni titolari di interventi su apposite contabilita' speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato intestate alle medesime amministrazioni. 4. Le amministrazioni titolari di interventi, utilizzando le funzionalita' del sistema informatico di supporto alla gestione finanziaria attivato dal Servizio centrale per il PNRR che assicura il costante monitoraggio e la tracciabilita' dei relativi movimenti finanziari, dispongono i relativi pagamenti in favore dei destinatari finali delle risorse, ovvero i trasferimenti in favore delle altre amministrazioni/enti responsabili dell'attuazione dei singoli progetti, sui rispettivi conti di Tesoreria unica per gli enti assoggettati alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Per le amministrazioni statali i trasferimenti sono disposti su apposite contabilita' speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato. Per i soggetti non intestatari di conti di Tesoreria, i trasferimenti sono disposti sui rispettivi conti correnti bancari/postali.