Art. 2 
 
Gestione delle  risorse  del  Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione
             dell'iniziativa Next Generation EU - Italia 
 
  1. Il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere  disponibili
le risorse del Fondo di rotazione  per  l'attuazione  dell'iniziativa
Next Generation EU - Italia  assegnate,  in  particolare,  a  ciascun
intervento del  PNRR  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  fino  alla
concorrenza della relativa spesa totale, sulla base  delle  richieste
presentate  dalle  rispettive  amministrazioni   centrali   titolari,
attestanti lo  stato  di  avanzamento  finanziario  ed  il  grado  di
conseguimento dei relativi target e milestone in coerenza con i  dati
risultanti dal sistema informatico di  cui  all'art.  1,  comma  1043
della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  2. Il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere  disponibili
le risorse con le seguenti modalita': 
    anticipazione fino ad un massimo del 10 per cento del  costo  del
singolo intervento del PNRR, tenuto conto del relativo cronoprogramma
di spesa e,  comunque,  nel  limite  della  disponibilita'  di  cassa
assegnata ai sensi dell'art. 1, comma 2. L'importo dell'anticipazione
puo' essere maggiore al citato 10  per  cento  in  casi  eccezionali,
debitamente motivati dall'amministrazione  titolare  dell'intervento.
Ai   fini   dell'erogazione   dell'anticipazione,   l'amministrazione
titolare  dell'intervento  deve  attestare  l'avvio  di  operativita'
dell'intervento stesso, ovvero l'avvio delle procedure  propedeutiche
alla fase di operativita'; 
    una o piu' quote intermedie,  fino  al  raggiungimento  (compresa
l'anticipazione)  del  90  per   cento   dell'importo   della   spesa
dell'intervento, sulla base delle richieste di  pagamento  presentate
dalle amministrazioni centrali titolari, a titolo di  rimborso  delle
spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali come risultanti
dal sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge  30
dicembre 2020, n. 178; 
    una quota a saldo pari al 10 per cento dell'importo  della  spesa
dell'intervento, sulla base della presentazione  della  richiesta  di
pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa
in opera della riforma, nonche' il raggiungimento dei relativi target
e  milestone,  in  coerenza  con  le  risultanze   del   sistema   di
monitoraggio di cui all'art. 1, comma 1043, della legge  30  dicembre
2020, n. 178. 
  3. Le quote di  risorse  di  cui  al  comma  1  sono  trasferite  o
direttamente alle amministrazioni/enti  responsabili  dell'attuazione
dei singoli progetti su indicazione delle amministrazioni titolari  e
secondo le modalita' indicate al comma 4, ovvero alle amministrazioni
titolari di interventi su apposite contabilita'  speciali  da  aprire
presso   la   Tesoreria   dello   Stato   intestate   alle   medesime
amministrazioni. 
  4.  Le  amministrazioni  titolari  di  interventi,  utilizzando  le
funzionalita' del  sistema  informatico  di  supporto  alla  gestione
finanziaria attivato dal Servizio centrale per il PNRR  che  assicura
il costante monitoraggio e la tracciabilita' dei  relativi  movimenti
finanziari, dispongono i relativi pagamenti in favore dei destinatari
finali delle risorse, ovvero i trasferimenti in  favore  delle  altre
amministrazioni/enti   responsabili   dell'attuazione   dei   singoli
progetti, sui rispettivi  conti  di  Tesoreria  unica  per  gli  enti
assoggettati  alla  legge  29  ottobre   1984,   n.   720.   Per   le
amministrazioni statali i trasferimenti  sono  disposti  su  apposite
contabilita' speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato.  Per
i soggetti non intestatari di conti  di  Tesoreria,  i  trasferimenti
sono disposti sui rispettivi conti correnti bancari/postali.