Art. 3 
 
            Trasferimenti alle regioni, Province autonome 
               di Trento e Bolzano e altri enti locali 
 
  1. Per i progetti  del  PNRR  alla  cui  attuazione  provvedono  le
regioni, le  province  autonome  e/o  altri  enti  locali  (province,
comuni, citta' metropolitane, ecc.), i  trasferimenti  delle  risorse
effettuati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto confluiscono sui
rispettivi conti di Tesoreria unica ovvero,  se  non  intestatari  di
conti   di   Tesoreria   unica,   sui   rispettivi   conti   correnti
bancari/postali. 
  2. Al fine di favorire l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e  resilienza  e   del   Piano   nazionale   per   gli   investimenti
complementari,  le  risorse  trasferite  a  tale  titolo  agli   enti
territoriali e ai loro enti e organismi strumentali possono essere: 
    a) utilizzate in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897
e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
    b) accertate sulla base delle delibere di riparto o assegnazione,
senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione  erogante.  Tali
accertamenti sono imputati  all'esercizio  di  esigibilita'  indicato
nella delibera di riparto o di assegnazione. 
  3. Con riferimento alle  risorse  del  PNRR  dedicate  a  specifici
progetti gli enti territoriali e i loro organismi e enti  strumentali
in contabilita' finanziaria accendono appositi  capitoli  all'interno
del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale
al fine di garantire l'individuazione delle entrate  e  delle  uscite
relative al finanziamento specifico. Con riferimento alle risorse del
PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le regioni e
province autonome accendono appositi  capitoli  relativi  alla  spesa
sanitaria del bilancio gestionale  al  fine  di  garantire  un'esatta
imputazione delle entrate e delle uscite  relative  al  finanziamento
specifico, in coerenza con  l'art.  20  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118. 
  4. Gli enti di cui al comma 1 che provvedono  all'attuazione  degli
interventi previsti dal PNRR per il tramite di altre  amministrazioni
o enti pubblici, comprese le societa' partecipate,  trasferiscono  le
risorse in favore dei predetti  soggetti  attuatori,  sui  rispettivi
conti di Tesoreria unica per gli  enti  assoggettati  alla  legge  29
ottobre 1984, n. 720. Per le amministrazioni statali i  trasferimenti
sono disposti su apposite contabilita' speciali da aprire  presso  la
Tesoreria dello Stato. Per i soggetti non  intestatari  di  conti  di
Tesoreria,  i  trasferimenti  sono  disposti  sui  rispettivi   conti
correnti bancari/postali.