Art. 4 
 
Risorse relative agli interventi  che  comportano  minori  entrate  o
  riguardano assunzioni di personale dei ministeri. 
 
  1. Le risorse destinate in favore di interventi  aventi  natura  di
crediti d'imposta o che comunque comportino  minori  entrate  per  il
bilancio dello Stato sono assegnate dal Servizio centrale per il PNRR
in favore del singolo intervento sulla base delle indicazioni  fomite
dalle amministrazioni interessate e conseguentemente  registrate  nel
sistema contabile del Servizio centrale per il PNRR. 
  2. Le medesime risorse sono versate dal Servizio  centrale  per  il
PNRR in favore della contabilita' speciale n. 1778 intestata «Agenzia
delle entrate - Fondi di bilancio», ovvero  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato. 
  3. Le risorse destinate in  favore  di  interventi  che  comportino
assunzioni di personale  autorizzate  a  favore  dei  ministeri  sono
iscritte su appositi capitoli degli stati di previsione  della  spesa
dei ministeri interessati, in misura pari all'onere da sostenere  nei
corrispondenti anni, mediante corrispondente utilizzo  delle  risorse
del Fondo NGEU che, a tal fine, vengono versate dai conti correnti di
tesoreria di cui all'art. 1 all'entrata del bilancio dello Stato.