Art. 4 Risorse relative agli interventi che comportano minori entrate o riguardano assunzioni di personale dei ministeri. 1. Le risorse destinate in favore di interventi aventi natura di crediti d'imposta o che comunque comportino minori entrate per il bilancio dello Stato sono assegnate dal Servizio centrale per il PNRR in favore del singolo intervento sulla base delle indicazioni fomite dalle amministrazioni interessate e conseguentemente registrate nel sistema contabile del Servizio centrale per il PNRR. 2. Le medesime risorse sono versate dal Servizio centrale per il PNRR in favore della contabilita' speciale n. 1778 intestata «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», ovvero versate all'entrata del bilancio dello Stato. 3. Le risorse destinate in favore di interventi che comportino assunzioni di personale autorizzate a favore dei ministeri sono iscritte su appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei ministeri interessati, in misura pari all'onere da sostenere nei corrispondenti anni, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo NGEU che, a tal fine, vengono versate dai conti correnti di tesoreria di cui all'art. 1 all'entrata del bilancio dello Stato.