Art. 3 
 
  La presente determina sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e verra' notificata in  via  amministrativa
alla ditta interessata. 
  Avverso  il  presente  provvedimento  di  sospensione  puo'  essere
proposta opposizione da presentarsi all'AIFA nel  termine  di  trenta
giorni decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento,  ai
sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  1199  del  24
novembre 1971, ovvero ricorso giurisdizionale  dinanzi  al  Tribunale
amministrativo regionale del Lazio nel  termine  di  sessanta  giorni
decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento. 
    Roma, 12 novembre 2021 
 
                                             Il dirigente: Pimpinella