IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per
la  riforma  del  Terzo  settore,  dell'impresa  sociale  e  per   la
disciplina del servizio civile universale; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge
7 agosto 2012, n. 135 che, all'art. 13, istituisce l'Istituto per  la
vigilanza sulle assicurazioni IVASS, in luogo del soppresso ISVAP; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante  codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b),  della
legge 6 giugno 2016, n. 106, ed in particolare l'art.  18,  comma  1,
secondo il quale gli enti del  Terzo  settore  che  si  avvalgono  di
volontari devono assicurarli  contro  gli  infortuni  e  le  malattie
connessi allo svolgimento dell'attivita' di volontariato, nonche' per
la responsabilita' civile verso i terzi; 
  Visto  altresi',  il  comma  2  dell'art.  18  del  citato  decreto
legislativo n. 117 del  2017,  in  base  al  quale  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sono  individuati
meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche,  e
sono disciplinati i relativi controlli; 
  Tenuto conto che, ai sensi del comma 3 del  medesimo  art.  18,  la
copertura assicurativa e' elemento essenziale delle  convenzioni  tra
gli enti del Terzo settore e le amministrazioni  pubbliche  e  che  i
relativi oneri sono a carico  dell'amministrazione  pubblica  con  la
quale viene stipulata la convenzione; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  in  data  14  febbraio  1992  che,  in  attuazione
dell'art. 4 della legge 11 agosto 1991,  n.  266,  ha  individuato  i
meccanismi assicurativi semplificati in relazione all'obbligo per  le
organizzazioni di volontariato di assicurare i propri  aderenti,  che
prestano  attivita'  di  volontariato,  contro  gli  infortuni  e  le
malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per
la  responsabilita'  civile   per   i   danni   cagionati   a   terzi
dall'esercizio  dell'attivita'  medesima,  disciplinando  i  relativi
controlli; 
  Rilevata  la  necessita'  di  individuare  i  suddetti   meccanismi
assicurativi  semplificati,  nonche'  di  disciplinare   i   relativi
controlli in attuazione del decreto legislativo n. 117 del 2017,  con
adeguamento della disciplina  gia'  recata,  ai  medesimi  fini,  dal
citato decreto interministeriale del 1992 attuativo della  precedente
legge quadro sul volontariato; 
  Visto l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14  gennaio  1994,
n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione  e  controllo
della Corte dei conti; 
 
                               Adotta 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
       Assicurazione obbligatoria degli enti del Terzo settore 
 
  1. Gli enti del Terzo settore, di  cui  al  decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 117, che si avvalgono di volontari, sono obbligati ad
assicurarli  contro  gli  infortuni  e  le  malattie  connessi   allo
svolgimento  dell'attivita'   di   volontariato,   nonche'   per   la
responsabilita' civile per i danni cagionati a  terzi  dall'esercizio
dell'attivita' medesima. 
  2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma  1,
per volontari si intendono i soggetti di cui all'art. 17 del  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che  svolgono  la  loro  attivita',
anche in modo occasionale, per il tramite degli enti di cui al  comma
1.