Art. 2 Polizze assicurative 1. Le polizze assicurative di cui all'art. 1, del presente decreto, sono stipulate in forma collettiva o in forma numerica dagli enti del Terzo settore, anche per il tramite delle reti associative di cui all'art. 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, cui essi aderiscono. Le polizze assicurative sono predisposte dalle imprese in modo da garantire la massima trasparenza delle condizioni e l'assenza di discriminazioni nell'accesso dei volontari alla tutela assicurativa. 2. Le polizze assicurative di cui al comma 1, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicita' di rapporti assicurativi riguardanti una pluralita' di soggetti assicurati, determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto e alla documentazione relativa ai volontari occasionali di cui al comma 6, del medesimo articolo. 3. Le polizze assicurative di cui ai commi precedenti garantiscono tutti coloro che prestano attivita' di volontariato in modo non occasionale per il tramite di un ente del Terzo settore, sulla base delle risultanze del registro di cui all'art. 3 del presente decreto alla data di stipulazione delle polizze, coloro che vengono iscritti al suddetto registro in data successiva, nonche' i volontari che prestano attivita' in modo occasionale, anche sulla base di polizze stipulate in forma numerica. 4. Per i soggetti che prestano attivita' volontaria in modo non occasionale e che sono di conseguenza iscritti nel registro di cui all'art. 3 del presente decreto in data successiva a quella di stipulazione delle polizze, le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24,00 del giorno di iscrizione nel registro. Qualora tali soggetti cessino di prestare la loro attivita' volontaria, con conseguente cancellazione dal registro di cui al citato art. 3, le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24,00 del giorno della cancellazione. 5. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari occasionali, anche in caso di eventi o manifestazioni, stipulano apposite polizze, secondo le modalita' di cui al comma 1 del presente articolo, la cui efficacia cessa alle ore 24,00 dell'ultimo giorno di servizio, che deve essere espressamente indicato nella polizza.