Art. 2 
 
                        Polizze assicurative 
 
  1. Le polizze assicurative di cui all'art. 1, del presente decreto,
sono stipulate in forma collettiva o in forma numerica dagli enti del
Terzo settore, anche per il tramite delle  reti  associative  di  cui
all'art. 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,  cui  essi
aderiscono. Le polizze assicurative sono predisposte dalle imprese in
modo da garantire la massima trasparenza delle condizioni e l'assenza
di   discriminazioni   nell'accesso   dei   volontari   alla   tutela
assicurativa. 
  2. Le polizze assicurative di cui al comma 1, in forza di un  unico
vincolo  contrattuale,  determinano  una  molteplicita'  di  rapporti
assicurativi  riguardanti  una  pluralita'  di  soggetti  assicurati,
determinati o determinabili,  con  riferimento  al  registro  di  cui
all'art. 3, comma 1,  del  presente  decreto  e  alla  documentazione
relativa ai volontari occasionali di cui al  comma  6,  del  medesimo
articolo. 
  3. Le polizze assicurative di cui ai commi precedenti  garantiscono
tutti coloro che prestano  attivita'  di  volontariato  in  modo  non
occasionale per il tramite di un ente del Terzo settore,  sulla  base
delle risultanze del registro di cui all'art. 3 del presente  decreto
alla data di stipulazione delle polizze, coloro che vengono  iscritti
al suddetto registro in data  successiva,  nonche'  i  volontari  che
prestano attivita' in modo occasionale, anche sulla base  di  polizze
stipulate in forma numerica. 
  4. Per i soggetti che prestano attivita'  volontaria  in  modo  non
occasionale e che sono di conseguenza iscritti nel  registro  di  cui
all'art. 3 del presente  decreto  in  data  successiva  a  quella  di
stipulazione delle polizze, le garanzie assicurative decorrono  dalle
ore 24,00  del  giorno  di  iscrizione  nel  registro.  Qualora  tali
soggetti cessino  di  prestare  la  loro  attivita'  volontaria,  con
conseguente cancellazione dal registro di cui al citato  art.  3,  le
garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore  24,00  del  giorno
della cancellazione. 
  5. Gli enti  del  Terzo  settore  che  si  avvalgono  di  volontari
occasionali, anche in caso  di  eventi  o  manifestazioni,  stipulano
apposite polizze, secondo le modalita' di cui al comma 1 del presente
articolo, la cui efficacia cessa alle ore 24,00 dell'ultimo giorno di
servizio, che deve essere espressamente indicato nella polizza.