Art. 3
Adempimenti degli enti del Terzo settore
1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, gli enti di cui all'art. 1 del presente decreto
predispongono un registro dei volontari non occasionali e ne
garantiscono la tenuta. Al fine di garantirne l'operativita', il
registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato
progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio
o da un pubblico ufficiale a cio' abilitato, che dichiara nell'ultima
pagina il numero dei fogli che lo compongono. Gli enti medesimi
possono istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono
iscritti coloro che prestano attivita' di volontariato in modo
occasionale.
2. In alternativa alle forme di tenuta di cui al comma 1, gli enti
possono avvalersi di registri tenuti con sistemi elettronici e/o
telematici qualora gli stessi assicurino l'inalterabilita' delle
scritture e la data in cui le stesse sono apposte, anche con le
modalita' di cui all'art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile.
3. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di sistemi
elettronici e/o telematici messi a disposizione dalle reti
associative di cui all'art. 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, cui aderiscono, a condizione che detti sistemi rispettino le
caratteristiche di cui al comma 2 del presente articolo e ferma
restando la titolarita' in capo al singolo ente degli obblighi
relativi alla tenuta del registro. La rete associativa che mette a
disposizione il programma per la gestione del registro dei volontari
puo' accedere ai dati ivi contenuti, anche per le finalita' di cui
all'art. 2, comma 1, del presente decreto, ma non puo' provvedere al
loro inserimento o alla loro modifica, che resta in capo all'ente. In
caso di fuoriuscita dalla rete associativa, gli enti che hanno
utilizzato i programmi informatici conservano copia digitale delle
iscrizioni inserite per il periodo di appartenenza alla rete.
4. Nel registro di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto
l'ente del Terzo settore indica, per ciascun volontario:
a) il codice fiscale o, in alternativa, le generalita', il luogo
e la data di nascita;
b) la residenza o, in alternativa, il domicilio ove non
coincidente;
c) la data di inizio e quella di cessazione dell'attivita' di
volontariato presso l'organizzazione, che corrisponde alla data di
iscrizione e cancellazione nel registro.
5. Gli enti del Terzo settore comunicano tempestivamente
all'impresa assicuratrice presso cui vengono stipulate le polizze i
dati di cui al comma 4, nelle modalita' e nei tempi concordati con
l'impresa assicuratrice.
6. Ove l'ente abbia esercitato la facolta' di cui al comma 1, terzo
periodo, nella sezione separata del registro dedicata ai volontari
occasionali sono indicati i medesimi dati di cui al comma 4. In ogni
caso, gli enti del Terzo settore che si avvalgano di volontari
occasionali provvedono a raccogliere per ognuno di essi i relativi
dati, a conservarli e metterli a disposizione dell'impresa
assicuratrice, secondo le modalita' concordate con la stessa.