Art. 3 
 
              Adempimenti degli enti del Terzo settore 
 
  1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, gli  enti  di  cui  all'art.  1  del  presente  decreto
predispongono  un  registro  dei  volontari  non  occasionali  e   ne
garantiscono la tenuta. Al  fine  di  garantirne  l'operativita',  il
registro,  prima  di  essere  posto  in  uso,  deve  essere  numerato
progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio
o da un pubblico ufficiale a cio' abilitato, che dichiara nell'ultima
pagina il numero dei fogli  che  lo  compongono.  Gli  enti  medesimi
possono istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono
iscritti coloro  che  prestano  attivita'  di  volontariato  in  modo
occasionale. 
  2. In alternativa alle forme di tenuta di cui al comma 1, gli  enti
possono avvalersi di registri  tenuti  con  sistemi  elettronici  e/o
telematici qualora  gli  stessi  assicurino  l'inalterabilita'  delle
scritture e la data in cui le  stesse  sono  apposte,  anche  con  le
modalita' di cui all'art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile. 
  3.  Gli  enti  del  Terzo  settore  possono  avvalersi  di  sistemi
elettronici  e/o  telematici  messi   a   disposizione   dalle   reti
associative di cui all'art. 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, cui aderiscono, a condizione che detti sistemi rispettino  le
caratteristiche di cui al comma  2  del  presente  articolo  e  ferma
restando la titolarita'  in  capo  al  singolo  ente  degli  obblighi
relativi alla tenuta del registro. La rete associativa  che  mette  a
disposizione il programma per la gestione del registro dei  volontari
puo' accedere ai dati ivi contenuti, anche per le  finalita'  di  cui
all'art. 2, comma 1, del presente decreto, ma non puo' provvedere  al
loro inserimento o alla loro modifica, che resta in capo all'ente. In
caso di fuoriuscita  dalla  rete  associativa,  gli  enti  che  hanno
utilizzato i programmi informatici conservano  copia  digitale  delle
iscrizioni inserite per il periodo di appartenenza alla rete. 
  4. Nel registro di cui all'art. 3, comma 1,  del  presente  decreto
l'ente del Terzo settore indica, per ciascun volontario: 
    a) il codice fiscale o, in alternativa, le generalita', il  luogo
e la data di nascita; 
    b)  la  residenza  o,  in  alternativa,  il  domicilio  ove   non
coincidente; 
    c) la data di inizio e quella  di  cessazione  dell'attivita'  di
volontariato presso l'organizzazione, che corrisponde  alla  data  di
iscrizione e cancellazione nel registro. 
  5.  Gli  enti  del   Terzo   settore   comunicano   tempestivamente
all'impresa assicuratrice presso cui vengono stipulate le  polizze  i
dati di cui al comma 4, nelle modalita' e nei  tempi  concordati  con
l'impresa assicuratrice. 
  6. Ove l'ente abbia esercitato la facolta' di cui al comma 1, terzo
periodo, nella sezione separata del registro  dedicata  ai  volontari
occasionali sono indicati i medesimi dati di cui al comma 4. In  ogni
caso, gli enti del  Terzo  settore  che  si  avvalgano  di  volontari
occasionali provvedono a raccogliere per ognuno di  essi  i  relativi
dati,  a  conservarli  e   metterli   a   disposizione   dell'impresa
assicuratrice, secondo le modalita' concordate con la stessa.