Art. 3 Adempimenti degli enti del Terzo settore 1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, gli enti di cui all'art. 1 del presente decreto predispongono un registro dei volontari non occasionali e ne garantiscono la tenuta. Al fine di garantirne l'operativita', il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a cio' abilitato, che dichiara nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. Gli enti medesimi possono istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attivita' di volontariato in modo occasionale. 2. In alternativa alle forme di tenuta di cui al comma 1, gli enti possono avvalersi di registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici qualora gli stessi assicurino l'inalterabilita' delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte, anche con le modalita' di cui all'art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile. 3. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di sistemi elettronici e/o telematici messi a disposizione dalle reti associative di cui all'art. 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, cui aderiscono, a condizione che detti sistemi rispettino le caratteristiche di cui al comma 2 del presente articolo e ferma restando la titolarita' in capo al singolo ente degli obblighi relativi alla tenuta del registro. La rete associativa che mette a disposizione il programma per la gestione del registro dei volontari puo' accedere ai dati ivi contenuti, anche per le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, ma non puo' provvedere al loro inserimento o alla loro modifica, che resta in capo all'ente. In caso di fuoriuscita dalla rete associativa, gli enti che hanno utilizzato i programmi informatici conservano copia digitale delle iscrizioni inserite per il periodo di appartenenza alla rete. 4. Nel registro di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto l'ente del Terzo settore indica, per ciascun volontario: a) il codice fiscale o, in alternativa, le generalita', il luogo e la data di nascita; b) la residenza o, in alternativa, il domicilio ove non coincidente; c) la data di inizio e quella di cessazione dell'attivita' di volontariato presso l'organizzazione, che corrisponde alla data di iscrizione e cancellazione nel registro. 5. Gli enti del Terzo settore comunicano tempestivamente all'impresa assicuratrice presso cui vengono stipulate le polizze i dati di cui al comma 4, nelle modalita' e nei tempi concordati con l'impresa assicuratrice. 6. Ove l'ente abbia esercitato la facolta' di cui al comma 1, terzo periodo, nella sezione separata del registro dedicata ai volontari occasionali sono indicati i medesimi dati di cui al comma 4. In ogni caso, gli enti del Terzo settore che si avvalgano di volontari occasionali provvedono a raccogliere per ognuno di essi i relativi dati, a conservarli e metterli a disposizione dell'impresa assicuratrice, secondo le modalita' concordate con la stessa.