Art. 4 
 
                              Controllo 
 
  1.  L'Istituto  per  la  vigilanza   sulle   assicurazioni   IVASS,
nell'ambito dell'ordinario svolgimento  delle  attivita'  e  funzioni
istituzionalmente attribuite, esercita le  funzioni  di  vigilanza  e
controllo sulle imprese di  assicurazione  anche  con  riguardo  alle
coperture assicurative disciplinate nel presente decreto. 
  2.  Gli  enti  del  Terzo  settore  sono  tenuti  a  conservare  la
documentazione riguardante l'assicurazione dei volontari  di  cui  si
avvalgono, sia in  modo  occasionale  che  non  occasionale,  per  un
periodo non  inferiore  a  dieci  anni,  e  presentarla  in  caso  di
controlli  da  parte  dell'ufficio  competente  del  registro   unico
nazionale del Terzo settore o degli altri soggetti autorizzati.