Art. 4 Controllo 1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS, nell'ambito dell'ordinario svolgimento delle attivita' e funzioni istituzionalmente attribuite, esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulle imprese di assicurazione anche con riguardo alle coperture assicurative disciplinate nel presente decreto. 2. Gli enti del Terzo settore sono tenuti a conservare la documentazione riguardante l'assicurazione dei volontari di cui si avvalgono, sia in modo occasionale che non occasionale, per un periodo non inferiore a dieci anni, e presentarla in caso di controlli da parte dell'ufficio competente del registro unico nazionale del Terzo settore o degli altri soggetti autorizzati.