Art. 10 Componenti la Segreteria tecnica 1. La Segreteria tecnica e' formata da cinque componenti, di cui uno con funzioni di coordinatore. I componenti della Segreteria tecnica sono funzionari di ruolo da almeno tre anni, appartenenti alla direzione generale competente per materia, e sono designati, previa procedura di interpello interno, con decreto del Ministero della transizione ecologica tra i funzionari che hanno un'esperienza documentata e qualificata nelle materie giuridiche, economiche e tecniche di interesse per la gestione del sistema EU ETS anche sotto il profilo della pianificazione e negoziazione di accordi e convenzioni. 2. I componenti della Segreteria tecnica sono nominati per la durata di cinque anni decorrenti dalla nomina. 3. La Segreteria tecnica cura i rapporti con Accredia e con l'amministratore del registro di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. 4. I componenti della Segreteria tecnica sono tenuti a: a) collaborare con i membri del Comitato; b) svolgere le attivita' istruttorie con diligenza professionale e nel rispetto delle tempistiche previste; c) provvedere all'esecuzione operativa di quanto deliberato dal Comitato.