Art. 10 
 
                  Componenti la Segreteria tecnica 
 
  1. La Segreteria tecnica e' formata da cinque  componenti,  di  cui
uno con funzioni  di  coordinatore.  I  componenti  della  Segreteria
tecnica sono funzionari di ruolo da  almeno  tre  anni,  appartenenti
alla direzione generale competente per  materia,  e  sono  designati,
previa procedura di interpello interno,  con  decreto  del  Ministero
della transizione ecologica tra i funzionari che hanno  un'esperienza
documentata e qualificata  nelle  materie  giuridiche,  economiche  e
tecniche di interesse per la gestione del sistema EU ETS anche  sotto
il  profilo  della  pianificazione  e  negoziazione  di   accordi   e
convenzioni. 
  2. I componenti della  Segreteria  tecnica  sono  nominati  per  la
durata di cinque anni decorrenti dalla nomina. 
  3. La Segreteria  tecnica  cura  i  rapporti  con  Accredia  e  con
l'amministratore del registro di cui al decreto legislativo 9  giugno
2020, n. 47. 
  4. I componenti della Segreteria tecnica sono tenuti a: 
    a) collaborare con i membri del Comitato; 
    b) svolgere le attivita' istruttorie con diligenza  professionale
e nel rispetto delle tempistiche previste; 
    c) provvedere all'esecuzione operativa di quanto  deliberato  dal
Comitato.