Art. 11 
 
              Il coordinatore della Segreteria tecnica 
 
  1. Il coordinatore della  Segreteria  tecnica  svolge  le  seguenti
funzioni: 
    a) e' responsabile della esecuzione  delle  convenzioni  e  degli
accordi di cooperazione stipulati ai sensi dell'art. 4, commi 6, 7  e
8 del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47 e delle  attivita'
di supporto e avvalimento di  cui  all'art.  33,  commi  4  e  5  del
medesimo decreto; 
    b) convoca le riunioni della Segreteria tecnica in funzione delle
sedute del Comitato; 
    c)   e'   responsabile   dell'organizzazione   delle    attivita'
istruttorie; 
    d)  trasmette  al  Comitato   le   risultanze   delle   attivita'
istruttorie realizzate dalla Segreteria tecnica ai sensi dell'art. 5,
comma 5; 
    e) partecipa alle riunioni del Comitato  ai  sensi  dell'art.  5,
comma 3.