Art. 11 Il coordinatore della Segreteria tecnica 1. Il coordinatore della Segreteria tecnica svolge le seguenti funzioni: a) e' responsabile della esecuzione delle convenzioni e degli accordi di cooperazione stipulati ai sensi dell'art. 4, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47 e delle attivita' di supporto e avvalimento di cui all'art. 33, commi 4 e 5 del medesimo decreto; b) convoca le riunioni della Segreteria tecnica in funzione delle sedute del Comitato; c) e' responsabile dell'organizzazione delle attivita' istruttorie; d) trasmette al Comitato le risultanze delle attivita' istruttorie realizzate dalla Segreteria tecnica ai sensi dell'art. 5, comma 5; e) partecipa alle riunioni del Comitato ai sensi dell'art. 5, comma 3.