Art. 2 Modalita' di costituzione del Comitato 1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni deliberative di cui all'art. 6, del presente decreto, il Comitato inizia ad operare con la nomina di tutti i suoi membri con diritto di voto. A tal fine, le amministrazioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, comunicano al Ministero della transizione ecologica i nominativi dei componenti designati. 2. I membri del Comitato sono tenuti, in relazione ai rispettivi ruoli, a: a) svolgere i compiti affidati con diligenza professionale e nel rispetto dei tempi assegnati; b) collaborare con gli altri membri del Comitato e con la Segreteria tecnica.