Art. 2 
 
               Modalita' di costituzione del Comitato 
 
  1. Ai  fini  dell'esercizio  delle  funzioni  deliberative  di  cui
all'art. 6, del presente decreto, il Comitato inizia ad  operare  con
la nomina di tutti i suoi membri con diritto di voto. A tal fine,  le
amministrazioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 9
giugno 2020, n. 47, entro trenta giorni dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto, comunicano al Ministero della transizione ecologica
i nominativi dei componenti designati. 
  2. I membri del Comitato sono tenuti, in  relazione  ai  rispettivi
ruoli, a: 
    a) svolgere i compiti affidati con diligenza professionale e  nel
rispetto dei tempi assegnati; 
    b) collaborare con  gli  altri  membri  del  Comitato  e  con  la
Segreteria tecnica.