Art. 3 
 
                     Il Presidente del Comitato 
 
  1. Il Presidente svolge le seguenti funzioni: 
    a)  indica  le  priorita'  e  gli  indirizzi  generali  volti  ad
assicurare efficienza, efficacia ed imparzialita'  all'attivita'  del
Comitato anche in relazione all'evoluzione normativa in materia; 
    b) convoca  le  sedute,  ne  verifica  il  quorum  costitutivo  e
deliberativo e le presiede; 
    c) puo' sospendere e sciogliere le sedute del Comitato; 
    d) puo' chiedere chiarimenti ed approfondimenti  istruttori  alla
Segreteria tecnica; 
    e) adotta le deliberazioni di cui all'art. 7; 
    f) trasmette alla direzione generale competente,  ai  fini  della
liquidazione  spettante  a   ciascun   membro   del   Comitato,   una
dichiarazione attestante il numero delle sedute effettuate  nell'arco
dell'anno di riferimento nonche' l'elenco dei partecipanti a ciascuna
seduta. In alternativa trasmette i verbali  di  ciascuna  seduta  dai
quali si evincono le suddette informazioni. 
  2. In caso di assenza o impedimento  del  Presidente,  le  relative
funzioni sono svolte dal Vicepresidente e, in  mancanza,  dal  membro
piu' anziano del Comitato.