Art. 3 Il Presidente del Comitato 1. Il Presidente svolge le seguenti funzioni: a) indica le priorita' e gli indirizzi generali volti ad assicurare efficienza, efficacia ed imparzialita' all'attivita' del Comitato anche in relazione all'evoluzione normativa in materia; b) convoca le sedute, ne verifica il quorum costitutivo e deliberativo e le presiede; c) puo' sospendere e sciogliere le sedute del Comitato; d) puo' chiedere chiarimenti ed approfondimenti istruttori alla Segreteria tecnica; e) adotta le deliberazioni di cui all'art. 7; f) trasmette alla direzione generale competente, ai fini della liquidazione spettante a ciascun membro del Comitato, una dichiarazione attestante il numero delle sedute effettuate nell'arco dell'anno di riferimento nonche' l'elenco dei partecipanti a ciascuna seduta. In alternativa trasmette i verbali di ciascuna seduta dai quali si evincono le suddette informazioni. 2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente e, in mancanza, dal membro piu' anziano del Comitato.