Art. 4 Decadenza, revoca e dimissioni dei membri del Comitato 1. I membri del Comitato decadono dalla carica per morte, dimissioni, rinuncia o revoca. Decade, altresi', dalla carica il componente del Comitato che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive. 2. Nel caso in cui sia necessario procedere alla sostituzione di uno o piu' membri, il Presidente del Comitato invita l'amministrazione o l'ente di appartenenza che deve provvedere alla sostituzione, a comunicare il nominativo del sostituto entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. 3. Costituiscono casi di revoca: a) la violazione dei doveri derivanti dalla carica di membro del Comitato, quali comportamenti illegittimi o ingiuriosi, dichiarazioni false o mendaci; b) l'inosservanza delle modalita' di svolgimento delle attivita' di competenza. 4. Il Presidente comunica all'interessato l'avvio del procedimento per la revoca dall'incarico. Entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, l'interessato puo' presentare memoria difensiva scritta. Il Comitato si pronuncia nei successivi trenta giorni. 5. Nel caso in cui sia disposta la revoca, si applica la procedura di cui al comma 2.