Art. 4 
 
                   Decadenza, revoca e dimissioni 
                       dei membri del Comitato 
 
  1.  I  membri  del  Comitato  decadono  dalla  carica  per   morte,
dimissioni, rinuncia o revoca.  Decade,  altresi',  dalla  carica  il
componente del Comitato che, senza giustificato motivo, non partecipa
a tre riunioni consecutive. 
  2. Nel caso in cui sia necessario procedere  alla  sostituzione  di
uno   o   piu'   membri,   il   Presidente   del   Comitato    invita
l'amministrazione o l'ente di appartenenza che deve  provvedere  alla
sostituzione, a comunicare  il  nominativo  del  sostituto  entro  il
termine di trenta giorni dalla richiesta. 
  3. Costituiscono casi di revoca: 
    a) la violazione dei doveri derivanti dalla carica di membro  del
Comitato, quali comportamenti illegittimi o ingiuriosi, dichiarazioni
false o mendaci; 
    b) l'inosservanza delle modalita' di svolgimento delle  attivita'
di competenza. 
  4. Il Presidente comunica all'interessato l'avvio del  procedimento
per la revoca dall'incarico. Entro  il  termine  di  quindici  giorni
dalla comunicazione dell'avvio del procedimento,  l'interessato  puo'
presentare memoria difensiva scritta. Il Comitato  si  pronuncia  nei
successivi trenta giorni. 
  5. Nel caso in cui sia disposta la revoca, si applica la  procedura
di cui al comma 2.