Art. 5 Convocazione del Comitato 1. Il Comitato e' convocato dal Presidente almeno ogni trenta giorni, ovvero di propria iniziativa ove ne ravvisi la necessita'. E', altresi', convocato quando ne facciano richiesta almeno due membri aventi diritto di voto. 2. L'avviso di convocazione e' trasmesso almeno quattro giorni prima della seduta, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che ciascun membro e' tenuto a comunicare all'atto della nomina, e contiene l'indicazione del luogo e dell'ora nonche' dei punti posti all'ordine del giorno. Nel caso in cui la seduta si svolga in videoconferenza, la convocazione indica le modalita' del collegamento. 3. L'avviso di convocazione e' trasmesso al coordinatore della Segreteria tecnica di cui all'art. 11, del presente decreto, nel rispetto delle modalita' di cui al comma 2, del presente articolo. 4. Almeno sette giorni prima della convocazione della seduta del Comitato, viene svolta una riunione tecnica di coordinamento tra il Presidente e la Segreteria tecnica che provvedono alla stesura dell'ordine del giorno. 5. Il processo verbale redatto dalla Segreteria tecnica a seguito della preliminare attivita' istruttoria di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e' consultabile dal Comitato in una apposita sezione dedicata del «Portale ETS» di cui all'art. 4, comma 8, del medesimo decreto legislativo. 6. Per le attivita' di archiviazione e gestione degli atti, il Comitato si avvale del sistema di protocollo dedicato istituito presso la direzione generale competente per materia.