Art. 5 
 
                      Convocazione del Comitato 
 
  1. Il Comitato e'  convocato  dal  Presidente  almeno  ogni  trenta
giorni, ovvero di propria iniziativa ove ne  ravvisi  la  necessita'.
E', altresi', convocato  quando  ne  facciano  richiesta  almeno  due
membri aventi diritto di voto. 
  2. L'avviso di convocazione  e'  trasmesso  almeno  quattro  giorni
prima   della   seduta,   tramite   posta   elettronica   certificata
all'indirizzo di posta elettronica certificata che ciascun membro  e'
tenuto a comunicare all'atto della nomina, e  contiene  l'indicazione
del luogo e dell'ora nonche' dei punti posti all'ordine  del  giorno.
Nel  caso  in  cui  la  seduta  si  svolga  in  videoconferenza,   la
convocazione indica le modalita' del collegamento. 
  3. L'avviso di convocazione  e'  trasmesso  al  coordinatore  della
Segreteria tecnica di cui all'art.  11,  del  presente  decreto,  nel
rispetto delle modalita' di cui al comma 2, del presente articolo. 
  4. Almeno sette giorni prima della convocazione  della  seduta  del
Comitato, viene svolta una riunione tecnica di coordinamento  tra  il
Presidente e  la  Segreteria  tecnica  che  provvedono  alla  stesura
dell'ordine del giorno. 
  5. Il processo verbale redatto dalla Segreteria tecnica  a  seguito
della preliminare attivita' istruttoria di cui all'art. 4,  comma  6,
del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.  47,  e'  consultabile  dal
Comitato in una apposita sezione dedicata del «Portale  ETS»  di  cui
all'art. 4, comma 8, del medesimo decreto legislativo. 
  6. Per le attivita' di archiviazione  e  gestione  degli  atti,  il
Comitato si avvale  del  sistema  di  protocollo  dedicato  istituito
presso la direzione generale competente per materia.