Art. 6 
 
                     Deliberazioni del Comitato 
 
  1. Il Comitato e' regolarmente costituito  ai  sensi  dell'art.  4,
comma 5, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. 
  2. Per il solo espletamento dei  compiti  inerenti  l'attivita'  di
trasporto aereo, il Comitato e' regolarmente costituito  quando  sono
presenti sei membri di cui almeno due appartenenti al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti o all'ENAC. 
  3. Le sedute del Comitato possono tenersi anche in videoconferenza,
a condizione che tutti i membri in carica possano essere identificati
e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in  tempo
reale alla trattazione degli argomenti affrontati. 
  4. Il Presidente, nel caso in cui venga a mancare il numero legale,
fissa una nuova seduta entro quindici giorni. La stessa procedura  si
applica anche qualora la seduta sia  costituita  regolarmente  e  nel
corso del suo svolgimento venga a mancare il  numero  legale  per  la
sopravvenuta assenza di uno o piu' componenti. 
  5. Ciascun membro del Comitato puo' chiedere la verifica del numero
legale anche nel corso della seduta e, in ogni  caso,  prima  che  si
proceda, se previsto, alla votazione. 
  6. Alle sedute del Comitato partecipa, senza diritto  di  voto,  il
coordinatore della Segreteria tecnica o in caso di impossibilita', un
componente della medesima Segreteria tecnica; nel corso della seduta,
il  coordinatore  della  Segreteria  tecnica  puo'  avvalersi   della
partecipazione di altri componenti della medesima Segreteria e  degli
organismi di supporto di cui all'art. 4, commi 6, 7 e 8  del  decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47. 
  7. Il Presidente del  Comitato,  nel  corso  delle  sedute,  espone
preliminarmente i punti all'ordine del giorno e procede a illustrarli
singolarmente.   Possono   essere   richiesti   chiarimenti    ovvero
approfondimenti al  coordinatore  della  Segreteria  tecnica  che  si
avvale del personale a supporto. 
  8. All'illustrazione preliminare segue la eventuale discussione tra
i membri del Comitato. Al termine il Presidente indice la  votazione,
se prevista. Il voto e' pubblico. 
  9. Qualora nel  corso  delle  sedute  emergano  ulteriori  esigenze
istruttorie, il Comitato  delibera  a  maggioranza  la  richiesta  di
integrazioni  o  modifiche  e  le   comunica,   seduta   stante,   al
coordinatore o al componente della Segreteria tecnica presente che ne
prende atto ai fini dei successivi adempimenti. 
  10.  Alle  sedute  del   Comitato   e'   presente   un   segretario
verbalizzante che e' individuato tra i  componenti  della  Segreteria
tecnica o da altro  delegato.  Le  deliberazioni  del  Comitato  sono
sottoscritte dal Presidente nonche' dai membri con diritto di voto. 
  11. Le convocazioni, le deliberazioni e le informative di interesse
pubblico sono pubblicate sul «Portale ETS» di cui all'art.  4,  comma
8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. 
  12. I membri del Comitato aventi diritto di voto non possono  farsi
sostituire nelle sedute da un delegato. 
  13. Per ciascuna seduta  del  Comitato  il  Presidente,  ovvero  il
segretario  verbalizzante,  redige  una  lista  dei  partecipanti  in
presenza o in videoconferenza, la cui presenza, ai  fini  del  quorum
costitutivo, dovra' essere accertata dal Presidente.