Art. 2 
 
              Disposizioni urgenti in materia di difesa 
 
  1. All'articolo 25, comma 1, del Codice  dell'ordinamento  militare
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole «tra gli ufficiali» sono soppresse le seguenti:
«in servizio permanente»; 
    b) dopo le parole «dell'Aeronautica militare,» sono  inserite  le
seguenti:  «in  servizio  permanente  ovvero  richiamati   ai   sensi
dell'articolo 1094, comma 4,». 
  (( 1-bis.  All'articolo  2233-quater  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «3-quater. Per gli anni 2021, 2022  e  2023  i  periodi  minimi  di
comando, di  attribuzioni  specifiche,  di  servizio  e  di  imbarco,
previsti dal presente codice ai fini dell'inserimento degli ufficiali
nelle aliquote di valutazione  per  l'avanzamento,  sono  ridotti  di
trenta giorni». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli  25,  comma  1,  e
          2233-quater del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66
          (Codice dell'ordinamento militare), cosi'  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 25 (Configurazione  della  carica  di  Capo  di
          stato maggiore  della  difesa).  -  1.  Il  Capo  di  stato
          maggiore della difesa e' scelto tra gli ufficiali di  grado
          non inferiore  a  quello  di  generale  di  corpo  d'armata
          dell'Esercito italiano,  di  ammiraglio  di  squadra  della
          Marina  militare   e   di   generale   di   squadra   aerea
          dell'Aeronautica militare, in  servizio  permanente  ovvero
          richiamati ai sensi dell'articolo  1094,  comma  4,  ed  e'
          nominato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   ministri,   su
          proposta del Ministro della difesa. 
                2. - 3. (Omissis).» 
                «Art.  2233-quater   (Regime   transitorio   per   la
          formazione  delle  aliquote  degli  ufficiali).  -   1.   A
          decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al  31  ottobre  2019,
          per l'avanzamento ai gradi di capitano  e  di  maggiore,  e
          gradi  corrispondenti,  le  aliquote  di  valutazione   per
          l'avanzamento al grado superiore sono stabilite con decreto
          del Ministro della difesa e sono  determinate  comprendendo
          ufficiali con anzianita' di grado, crescenti o  decrescenti
          a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da  consentire,  a
          decorrere  dal  2020,  l'inserimento  nelle   aliquote   di
          valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei
          gradi previste dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli
          1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, allegate al presente codice. 
                2. Per l'avanzamento ai gradi di tenente  colonnello,
          colonnello, e gradi corrispondenti: 
                  a) agli ufficiali che, nell'anno 2017, rivestono il
          grado   di   maggiore,   tenente   colonnello    e    gradi
          corrispondenti, nonche' ai capitani inseriti in aliquota di
          avanzamento al 31 ottobre 2017 per aver maturato i  periodi
          di permanenza minima nel grado previsti dalle tabelle 1,  2
          e 3 vigenti al 31 dicembre 2016, continuano ad applicarsi i
          periodi di permanenza nei gradi previsti dalle tabelle 1, 2
          e 3, di cui agli articoli 1099-bis,  1136-bis  e  1185-bis,
          vigenti al 31 dicembre 2016; 
                  b)   agli   ufficiali   che   per   effetto   delle
          disposizioni di cui al comma 1  hanno  beneficiato  di  una
          riduzione dei periodi di permanenza nel grado di tenente  e
          capitano e corrispondenti rispetto a quelli previsti  dalle
          tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e
          1185-bis,  vigenti  al  31  dicembre   2016,   si   applica
          l'incremento degli anni di permanenza nei gradi di maggiore
          e corrispondenti, nel limite  massimo  di  un  anno,  e  di
          tenente  colonnello  e   corrispondenti,   per   la   parte
          residuale, in misura complessivamente pari  alla  riduzione
          della permanenza richiesta per l'avanzamento  al  grado  di
          capitano e di maggiore,  o  gradi  corrispondenti,  di  cui
          hanno beneficiato. 
                3. I tenenti, e gradi corrispondenti, inseriti  nelle
          aliquote di valutazione formate ai sensi delle disposizioni
          di cui al comma 1 e promossi al grado di capitano, e  gradi
          corrispondenti,  assumono,  agli   effetti   giuridici   ed
          economici, un'anzianita' assoluta nel grado di  tenente,  e
          gradi  corrispondenti,  ridotta  nei  limiti   strettamente
          necessari ad evitare l'eventuale scavalcamento in ruolo  da
          parte di ufficiali con anzianita' di grado inferiore. 
                3-bis. Fino all'avanzamento al grado di colonnello  e
          gradi corrispondenti degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2,
          lettera b), le aliquote di valutazione sono  stabilite  con
          decreto del Ministro della  difesa.  Per  l'avanzamento  al
          grado di maggiore e gradi  corrispondenti,  possono  essere
          previste  distinte  aliquote  sulla  base   delle   diverse
          anzianita' possedute al 31 dicembre 2016. 
                3-ter. Per gli anni  2021  e  2022,  le  aliquote  di
          valutazione degli ufficiali sono formate alla data  del  15
          ottobre. 
              3-quater. Per gli anni 2021,  2022  e  2023  i  periodi
          minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di  servizio
          e  di  imbarco,  previsti  dal  presente  codice  ai   fini
          dell'inserimento  degli   ufficiali   nelle   aliquote   di
          valutazione  per  l'avanzamento,  sono  ridotti  di  trenta
          giorni.».