Art. 3 
 
             Proroga di termini in materia di referendum 
 
  1. Per le richieste di referendum previsto dall'articolo  75  della
Costituzione, annunciate nella  Gazzetta  Ufficiale  ai  sensi  degli
articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dopo il 15 giugno
2021 ed entro la data di entrata in vigore del  presente  decreto,  i
termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto,  della
citata legge n. 352 del 1970 sono prorogati di un mese. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   75   della
          Costituzione: 
                «Art.  75.  -  E'  indetto  referendum  popolare  per
          deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una  legge
          o di un atto avente valore di legge, quando  lo  richiedono
          cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. 
                Non e' ammesso il referendum per le leggi  tributarie
          e di bilancio, di amnistia e di indulto, di  autorizzazione
          a ratificare trattati internazionali. 
                Hanno diritto di partecipare al  referendum  tutti  i
          cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. 
                La proposta soggetta a referendum e' approvata se  ha
          partecipato alla  votazione  la  maggioranza  degli  aventi
          diritto,  e  se  e'  raggiunta  la  maggioranza  dei   voti
          validamente espressi. 
                La legge determina le  modalita'  di  attuazione  del
          referendum.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 7,  27,  32  e  33
          della legge 25 maggio 1970, n. 352  (Norme  sui  referendum
          previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa  legislativa
          del popolo): 
                «Art. 7. - Al fine di raccogliere le firme necessarie
          a  promuovere  da  almeno  500.000  elettori  la  richiesta
          prevista dall'articolo 4, i promotori  della  raccolta,  in
          numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di
          certificati comprovanti  la  loro  iscrizione  nelle  liste
          elettorali di un comune della Repubblica o nell'elenco  dei
          cittadini italiani residenti all'estero di cui  alla  legge
          in materia di esercizio del diritto di voto  dei  cittadini
          italiani residenti all'estero, alla cancelleria della Corte
          di cassazione, che ne da' atto con verbale, copia del quale
          viene rilasciata ai promotori (2). 
                Di  ciascuna  iniziativa  e'  dato   annuncio   nella
          Gazzetta   Ufficiale   del   giorno   successivo   a   cura
          dell'Ufficio  stesso;  in   esso   vengono   riportate   le
          indicazioni prescritte dall'articolo 4. 
                Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli
          di dimensioni uguali a quelli della carta bollata  ciascuno
          dei quali deve contenere all'inizio  di  ogni  facciata,  a
          stampa  o  con  stampigliatura,  la   dichiarazione   della
          richiesta del referendum, con le indicazioni prescritte dal
          citato articolo 4 (3). 
                Successivamente  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'annuncio di cui  al  primo  comma,  i  fogli
          previsti dal comma precedente devono  essere  presentati  a
          cura  dei  promotori,  o  di   qualsiasi   elettore,   alle
          segreterie  comunali  o  alle  cancellerie   degli   uffici
          giudiziari. Il funzionario preposto  agli  uffici  suddetti
          appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria
          firma e li restituisce ai  presentatori  entro  due  giorni
          dalla presentazione.» 
                «Art. 27. - Al  fine  di  raccogliere  le  firme  dei
          500.000  elettori  necessari  per  il  referendum  previsto
          dall'articolo 75 della Costituzione, nei fogli vidimati dal
          funzionario, di cui all'articolo 7, si  devono  indicare  i
          termini  del  quesito  che  si  intende   sottoporre   alla
          votazione popolare, e la legge o  l'atto  avente  forza  di
          legge dei quali si propone  l'abrogazione,  completando  la
          formula volete che sia abrogata.  .  .»  con  la  data,  il
          numero e il titolo della legge o dell'atto avente valore di
          legge sul quale il referendum sia richiesto. 
                Qualora  si  richieda  referendum   per   abrogazione
          parziale, nella formula indicata al precedente  comma  deve
          essere   inserita   anche    l'indicazione    del    numero
          dell'articolo o degli articoli  sui  quali  referendum  sia
          richiesto. 
                Qualora si richieda referendum per la abrogazione  di
          parte  di   uno   o   piu'   articoli   di   legge,   oltre
          all'indicazione della  legge  e  dell'articolo  di  cui  ai
          precedenti commi primo  e  secondo,  deve  essere  inserita
          l'indicazione  del  comma,   e   dovra'   essere   altresi'
          integralmente   trascritto   il   testo   letterale   delle
          disposizioni   di   legge   delle   quali   sia    proposta
          l'abrogazione.» 
                «Art.  32.   -  Salvo   il   disposto   dell'articolo
          precedente,  le  richieste  di  referendum  devono   essere
          depositate in ciascun anno dal 1° gennaio al 30 settembre.» 
                Alla scadenza del  30  settembre  l'Ufficio  centrale
          costituito  presso  la  Corte   di   cassazione   a   norma
          dell'articolo 12 esamina  tutte  le  richieste  depositate,
          allo scopo di accertare che esse siano conformi alle  norme
          di legge, esclusa  la  cognizione  dell'ammissibilita',  ai
          sensi   del   secondo   comma   dell'articolo   75    della
          Costituzione, la cui decisione e'  demandata  dall'articolo
          33 della presente legge alla Corte costituzionale. 
                Entro il 31 ottobre l'Ufficio  centrale  rileva,  con
          ordinanza,  le  eventuali   irregolarita'   delle   singole
          richieste,  assegnando  ai  delegati  o   presentatori   un
          termine, la cui scadenza  non  puo'  essere  successiva  al
          venti novembre  per  la  sanatoria,  se  consentita,  delle
          irregolarita' predette e per la  presentazione  di  memorie
          intese a contestarne l'esistenza. 
                Con la stessa ordinanza l'Ufficio centrale propone la
          concentrazione di quelle, tra le richieste depositate,  che
          rivelano uniformita' o analogia di materia. 
                L'ordinanza deve  essere  notificata  ai  delegati  o
          presentatori nei modi e nei termini di cui all'articolo 13.
          Entro il termine fissato  nell'ordinanza  i  rappresentanti
          dei partiti,  dei  gruppi  politici  e  dei  promotori  del
          referendum, che siano stati eventualmente designati a norma
          dell'articolo 19, hanno facolta' di presentare per iscritto
          le loro deduzioni. 
                Successivamente alla  scadenza  del  termine  fissato
          nell'ordinanza ed entro il 15 dicembre, l'Ufficio  centrale
          decide, con ordinanza  definitiva,  sulla  legittimita'  di
          tutte   le   richieste   depositate,    provvedendo    alla
          concentrazione   di   quelle   tra   esse   che    rivelano
          l'uniformita' o analogia di materia e  mantenendo  distinte
          le altre, che non presentano  tali  caratteri.  L'ordinanza
          deve essere comunicata e notificata a  norma  dell'articolo
          13. 
                L'Ufficio centrale  stabilisce  altresi',  sentiti  i
          promotori, la denominazione della richiesta  di  referendum
          da  riprodurre  nella  parte  interna   delle   schede   di
          votazione, al fine  dell'identificazione  dell'oggetto  del
          referendum.» 
                «Art. 33. - Il presidente della Corte costituzionale,
          ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale
          che dichiara la legittimita' di una  o  piu'  richieste  di
          referendum, fissa il giorno della deliberazione  in  camera
          di consiglio non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo a
          quello in cui la predetta ordinanza e' stata pronunciata, e
          nomina il giudice relatore. 
                Della fissazione del giorno  della  deliberazione  e'
          data comunicazione di ufficio ai delegati o presentatori  e
          al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
                Non oltre tre giorni prima della data fissata per  la
          deliberazione, i delegati e i  presentatori  e  il  Governo
          possono depositare alla Corte  memorie  sulla  legittimita'
          costituzionale delle richieste di referendum. 
                La Corte  costituzionale,  a  norma  dell'articolo  2
          della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, decide  con
          sentenza da pubblicarsi entro il 10 febbraio, quali tra  le
          richieste siano ammesse e quali respinte, perche' contrarie
          al  disposto  del  secondo  comma  dell'articolo  75  della
          Costituzione. 
                Della sentenza e' data di  ufficio  comunicazione  al
          Presidente  della  Repubblica,  ai  Presidenti  delle   due
          Camere,  al  Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri,
          all'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la
          Corte di cassazione, nonche' ai delegati o ai presentatori,
          entro cinque  giorni  dalla  pubblicazione  della  sentenza
          stessa.  Entro  lo  stesso  termine  il  dispositivo  della
          sentenza  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica.».