Art. 4 
 
Proroga di termini in materia di assegno temporaneo per figli minori 
 
  1. All'articolo 3, comma 1,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  8
giugno 2021, n. 79, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2021, n. 112, le parole «30 settembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre 2021». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          8 giugno 2021, n. 79 (Misure urgenti in materia di  assegno
          temporaneo   per    figli    minori),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021,  n.  112,  cosi'
          come modificato dalla legge qui pubblicata: 
                «Art. 3 (Modalita' di presentazione della  domanda  e
          decorrenza).  -  1.  La  domanda  per   il   riconoscimento
          dell'assegno temporaneo di cui all'articolo 1 e' presentata
          in modalita' telematica all'INPS ovvero presso gli istituti
          di patronato di cui alla  legge  30  marzo  2001,  n.  152,
          secondo le modalita' indicate dall'INPS entro il 30  giugno
          2021. L'assegno e' comunque corrisposto con decorrenza  dal
          mese  di  presentazione  della  domanda.  Per  le   domande
          presentate entro il 31 ottobre 2021,  sono  corrisposte  le
          mensilita' arretrate a partire dal mese di luglio 2021. 
                2.  Fino  all'adozione  da  parte   dell'INPS   delle
          procedure idonee all'erogazione dell'assegno ai  sensi  del
          comma 2-bis,  l'erogazione  dell'assegno  avviene  mediante
          accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante  bonifico
          domiciliato, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 3,
          del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori
          di reddito di cittadinanza. In caso di affido condiviso dei
          minori, l'assegno puo' essere accreditato in misura pari al
          50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore. 
                2-bis.  L'assegno  e'  corrisposto  dall'INPS  ed  e'
          ripartito in pari misura  tra  i  genitori,  salvo  che  il
          nucleo familiare disponga di un  solo  conto  corrente.  In
          assenza  dei  genitori,  l'assegno  e'  corrisposto  a  chi
          esercita  la  responsabilita'   genitoriale.   L'erogazione
          dell'assegno avviene  mediante  accredito  su  IBAN  ovvero
          mediante  bonifico  domiciliato,  salvo   quanto   previsto
          dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto in  caso  di
          nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza.  In
          caso di separazione legale ed effettiva o di  annullamento,
          scioglimento  o  cessazione  degli   effetti   civili   del
          matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza  di  accordo,  al
          genitore affidatario. Nel caso di affidamento  congiunto  o
          condiviso, l'assegno, in mancanza di accordo, e'  ripartito
          in pari misura tra i genitori. 
                3. L'assegno non concorre alla formazione del reddito
          ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917.».