Art. 4 Proroga di termini in materia di assegno temporaneo per figli minori 1. All'articolo 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, le parole «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 (Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 3 (Modalita' di presentazione della domanda e decorrenza). - 1. La domanda per il riconoscimento dell'assegno temporaneo di cui all'articolo 1 e' presentata in modalita' telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalita' indicate dall'INPS entro il 30 giugno 2021. L'assegno e' comunque corrisposto con decorrenza dal mese di presentazione della domanda. Per le domande presentate entro il 31 ottobre 2021, sono corrisposte le mensilita' arretrate a partire dal mese di luglio 2021. 2. Fino all'adozione da parte dell'INPS delle procedure idonee all'erogazione dell'assegno ai sensi del comma 2-bis, l'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno puo' essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore. 2-bis. L'assegno e' corrisposto dall'INPS ed e' ripartito in pari misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente. In assenza dei genitori, l'assegno e' corrisposto a chi esercita la responsabilita' genitoriale. L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, l'assegno, in mancanza di accordo, e' ripartito in pari misura tra i genitori. 3. L'assegno non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».