IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA CULTURA 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al  Governo
e   ulteriori   disposizioni   in   materia    di    semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,  recante  «Testo
unico in materia di foreste e filiere forestali», e, in  particolare,
l'art.  9,  comma  2,  che  prevede  la  definizione   di   «apposite
disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti
gli scopi, le  tipologie  e  le  caratteristiche  tecnico-costruttive
della viabilita' forestale e silvo-pastorale,  delle  opere  connesse
alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale»; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio  2017,
n.  31,  concernente  «Regolamento   recante   individuazione   degli
interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o  sottoposti  a
procedura autorizzatoria semplificata»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8
febbraio 2019, n. 25 recante il «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo, a norma dell'art. 1, comma 9  del  decreto-legge  12  luglio
2018, n. 86, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2018, n. 97»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  132,  delle  recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e   del   mare   e   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione  degli
stanziamenti per la revisione dei ruoli e  delle  carriere  e  per  i
compensi per lavoro straordinario delle  Forze  di  polizia  e  delle
Forze armate, in materia di qualifiche dei  dirigenti  e  di  tabella
delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco e per la  continuita'  delle  funzioni  dell'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre   2019,   n.   179,   concernente    «Regolamento    recante
organizzazione del ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, a  norma  dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132», come modificato ed integrato dal decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  4  dicembre  2020,  n.   9361300,
concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale  del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del sopra citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»; 
  Acquisito il concerto del Ministero della transizione ecologica con
nota prot. n. 15619 del 1° settembre 2020; 
  Vista la nota prot. 33256 del 16 dicembre 2020 del Ministero  della
cultura, con la quale si e' espresso l'assenso, con  condizioni,  per
l'ulteriore corso del provvedimento; 
  Acquisita in data 17 dicembre 2020,  repertorio  atti  n.  223/CSR,
l'intesa in sede di Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Vista la nota del Ministero della cultura, prot.  n.  7515  dell'11
marzo 2021, con la quale e'  stata  rappresentata  la  necessita'  di
apportare al  testo  del  provvedimento  le  modifiche  necessarie  a
renderlo coerente con quanto comunicato con la nota prot.  33256  del
16 dicembre 2020 e condiviso nelle riunioni  presso  il  Dipartimento
degli affari regionali e le autonomie della Presidenza del  Consiglio
dei ministri del 27 luglio 2021 e del 3 agosto 2021; 
  Preso atto del parere del Ministero della  cultura  comunicato  con
nota n. 27184 del 29 settembre 2021; 
  Acquisito nuovamente il concerto del  Ministero  della  transizione
ecologica con nota prot. n. 21290 del 5 ottobre 2020; 
  Acquisita in data 7 ottobre 2021, l'intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto  definisce  i  criteri  minimi  nazionali
inerenti   agli   scopi,   le   tipologie   e   le    caratteristiche
tecnico-costruttive della  viabilita'  forestale  e  silvo-pastorale,
delle opere connesse alla gestione dei  boschi  e  alla  sistemazione
idraulico-forestale secondo quanto disposto all'art.  9  del  decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34. 
  2. Le regioni, per quanto di loro competenza e  in  relazione  alle
proprie  esigenze  e  caratteristiche  territoriali,   ecologiche   e
socio-economiche, nell'adozione  delle  disposizioni  minime  di  cui
all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile  2018,  n.  34,
possono integrare le disposizioni del presente provvedimento, purche'
non venga diminuito  il  livello  di  tutela  e  conservazione  delle
foreste come presidio fondamentale della qualita' della vita. 
  3. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2018, n. 34, sono fatte salve le competenze delle regioni  a  statuto
speciale e delle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  che
provvedono ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle  relative
norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. 
  4. Costituiscono parte integrante  del  presente  provvedimento  la
Tabella  -  «Classificazione  tecnico-dimensionale  della  viabilita'
forestale e silvo-pastorale permanente»  e  l'allegato  -  «Indirizzi
procedurali».