Art. 2
Scopi
1. La viabilita' forestale e silvo-pastorale e le associate opere
connesse alla gestione dei boschi e alle sistemazioni idraulico
forestali, indipendentemente dal titolo di proprieta', sono elementi
funzionali ad agevolare e garantire anche contemporaneamente le
funzioni previste dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 3
aprile 2018, n. 34, e dalle norme regionali anche in riferimento al
regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f) del decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e con riferimento alle definizioni
ivi contenute, i tratti della viabilita' forestale e silvo-pastorale
permanente e temporanea di cui all'art. 3 non interrompono la
continuita' del bosco e sono assimilati alla definizione di bosco.
3. Indipendentemente dal titolo di proprieta', la viabilita'
forestale e silvo-pastorale e le opere connesse come definite al
successivo art. 3 sono vietate al transito ordinario e non sono
soggette alle disposizioni discendenti dagli articoli 1 e 2 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le regioni disciplinano
le modalita' di utilizzo, gestione e fruizione tenendo conto delle
necessita' correlate all'attivita' di gestione silvo-pastorale e alla
tutela ambientale e paesaggistica.
4. La viabilita' forestale e silvo-pastorale e le opere connesse
sono coerenti con i tre elementi cardine della gestione forestale
sostenibile: ecologia, economia e realta' sociale.