Art. 2 
 
                                Scopi 
 
  1. La viabilita' forestale e silvo-pastorale e le  associate  opere
connesse alla gestione  dei  boschi  e  alle  sistemazioni  idraulico
forestali, indipendentemente dal titolo di proprieta', sono  elementi
funzionali ad  agevolare  e  garantire  anche  contemporaneamente  le
funzioni previste dall'art. 9, comma 1,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2018, n. 34, e dalle norme regionali anche in  riferimento  al
regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267. 
  2.  Ai  sensi  dell'art.  4,  comma  1,  lettera  f)  del   decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e con riferimento  alle  definizioni
ivi contenute, i tratti della viabilita' forestale e  silvo-pastorale
permanente e  temporanea  di  cui  all'art.  3  non  interrompono  la
continuita' del bosco e sono assimilati alla definizione di bosco. 
  3.  Indipendentemente  dal  titolo  di  proprieta',  la  viabilita'
forestale e silvo-pastorale e le  opere  connesse  come  definite  al
successivo art. 3 sono vietate  al  transito  ordinario  e  non  sono
soggette alle disposizioni discendenti  dagli  articoli  1  e  2  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le  regioni  disciplinano
le modalita' di utilizzo, gestione e fruizione  tenendo  conto  delle
necessita' correlate all'attivita' di gestione silvo-pastorale e alla
tutela ambientale e paesaggistica. 
  4. La viabilita' forestale e silvo-pastorale e  le  opere  connesse
sono coerenti con i tre elementi  cardine  della  gestione  forestale
sostenibile: ecologia, economia e realta' sociale.